Le informazioni sul titolare effettivo delle società, altri enti, trust e soggetti affini non possono essere accessibili in ogni caso al pubblico.
Questo il principio dettato dalla Corte di Giustizia dell’Unione europea con sentenza 22 novembre 2022, cause riunite C‑37/20 e C‑601/20, la quale ha sancito l’invalidità dell’articolo articolo 30, paragrafo 5, primo comma, lettera c), della direttiva (UE) 2015/849 (IV Direttiva Antiriciclaggio), così modificato dalla direttiva (UE) 2018/843 (V Direttiva Antiriciclaggio).
Tale norma, infatti, prevede che gli Stati membri garantiscano che le informazioni sul titolare effettivo siano in ogni caso accessibili al pubblico.
Secondo la Corte di Giustizia dell’Unione europea, l’accesso indiscriminato da parte del pubblico di tali informazioni sul titolare effettivo configura una ingerenza grave in quelli che sono diritti fondamentali connessi al rispetto della vita privata ed alla protezione dei dati personali.
Tale accesso consente infatti ad un numero illimitato di persone di disporre di informazioni sulla situazione materiale e finanziaria del titolare effettivo.
Le conseguenze per le persone interessate connesse ad un uso abusivo dei loro dati personali risultano aggravate dal fatto che, una volta resi accessibili al pubblico, questi possono essere non solo consultati, ma anche conservati e diffusi.