Pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 274 del 23 novembre 2022, il Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 12 ottobre 2022 recante modalità di partecipazione del registro delle imprese italiano al sistema europeo di interconnessione dei registri di cui all’articolo 22 della direttiva (UE) 2017/1132, in conformità alle previsioni del regolamento (UE) 2021/1042.
In particolare, gli uffici del registro delle imprese provvedono alla comunicazione, mediante il sistema di interconnessione di cui alla direttiva (UE) 2017/1132, ai registri delle imprese di altri Stati membri in cui sono state registrate delle sedi secondarie di società regolate dalla legge italiana, le modifiche ai seguenti dati:
- denominazione della società;
- sede legale;
- numero di iscrizione nel registro;
- forma legale della società;
- legale rappresentante, amministratori, membri degli organi di controllo o di supervisione;
- bilanci societari.
Le camere di commercio, mediante il registro delle imprese, fanno in modo di assicurare la piena interoperabilità e l’interscambio dei dati per quanto riguarda il sistema di interconnessione dei registri.
Nel caso in cui ne ravvisi la necessità, il Ministero richiede alle camere di commercio l’istituzione, mediante il sistema informatico del registro delle imprese, di punti di accesso opzionali al sistema di interconnessione dei registri europei.
L’istituzione degli eventuali punti di accesso opzionali e le modifiche di tipo significativo relative al loro funzionamento, secondo le specifiche tecniche di cui all’allegato al regolamento, sono comunicate senza indugio da Unioncamere al Ministero che provvederà alla notifica alla Commissione europea.