La doglianza oggetto della presente pronuncia concerne l’applicazione dell’interesse sostitutivo operante in ragione della accertata nullità della clausola di determinazione del tasso con rinvio agli usi su piazza così come determinato dal TUB.
La Corte di appello aveva ritenuto che dovesse farsi luogo all’applicazione dell’interesse di cui all’articolo 1284 c.c. fino all’entrata della legge n. 154/1992 e all’applicazione del saggio previsto dall’articolo 5 della detta legge, coincidente con quello di cui all’articolo 117, comma 7, lett. a), TUB, per il periodo successivo.
Sul punto, la Cassazione evidenzia che tale soluzione risulterebbe contrastante con il principio di irretroattività della legge.
In base all’articolo 161, comma 6, TUB, i contratti già conclusi alla data di entrata in vigore del d.lgs. n. 385/1993 (TUB) restano regolati dalle norme anteriori.
Secondo quanto ritenuto in più occasioni dalla Corte di Cassazione, poi, le norme che prevedono la nullità dei patti contrattuali che determinano gli interessi con rinvio agli usi, introdotte con l’articolo 4 della legge n. 154/1992, poi trasfuso nell’art. 117 TUB non sono retroattive, al pari della disciplina in materia di usura, e l’irretroattività opera anche per la previsione della sostituzione della clausola nulla con la diversa disciplina legale all’uopo dettata dal legislatore
Pertanto, la Cassazione ha pronunciato il seguente principio di diritto: “la disposizione di cui all’articolo 117, comma 7, TUB, che determina il tasso sostitutivo in ipotesi di tassi ultralegali non è retroattiva, onde la disciplina ivi prescritta non si estende ai contratti conclusi prima dell’entrata in vigore della detta norma”.
Inoltre la Cassazione si è pronunciata in merito all’acquisizione da parte del CTU degli estratti conto relativi al rapporto.
In particolare, la Cassazione ha sottolineato che nel corso del giudizio di ripetizione dell’indebito proposto dal correntista nei confronti della banca il CTU può procedere all’acquisizione degli estratti conto relativi al rapporto che le parti abbiano mancato di produrre (o di produrre tempestivamente, pima che si consumassero i termini preclusivi di cui all’articolo 183, comma 6, c.p.c.): estratti conto che sono atti a comprovare i fatti costitutivi del diritto azionato, documentando essi l’andamento del conto e le singole rimesse suscettibili di ripetizione, in quanto riferite a somme non dovute.