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Covid‐19: modifiche agli aggiustamenti di valutazione supplementari previsti dal CRR

25 Giugno 2020
Di cosa si parla in questo articolo

Pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea del 25 giugno 2020 il Regolamento delegato (UE) 2020/866 della Commissione del 28 maggio 2020 che modifica il Regolamento delegato (UE) 2016/101 che integra il Regolamento (UE) n. 575/2013 relativo ai requisiti prudenziali per gli enti creditizi e le imprese di investimento (CRR) per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione (RTS) per la valutazione prudente a norma dell’articolo 105, paragrafo 14, del Regolamento (UE) n. 575/2013.

I suddetti RTS stabiliscono che per quanto riguarda gli enti che calcolano gli aggiustamenti di valutazione supplementari (additional valutaion adjustments — AVA) secondo il metodo di base stabilito nel regolamento medesimo, i singoli AVA per l’incertezza delle quotazioni di mercato, i costi di chiusura e i rischi del modello devono essere determinati in riferimento a un livello di certezza del 90 % sulla base delle condizioni di mercato applicabili al momento del calcolo.

La diffusione della pandemia di Covid‐19 ha determinato livelli di estrema volatilità sui mercati finanziari a livello mondiale, con ripercussioni su diverse classi di attività. Ciò ha generato aumenti eccezionali della dispersione dei prezzi delle attività e degli scarti denaro/lettera. Si prevede pertanto che i singoli AVA computati a livello delle esposizioni oggetto di valutazione aumenteranno notevolmente rispetto ai livelli in tempi normali.

Le presenti modifiche rivedono le norme per la valutazione prudente in modo che, oltre a stabilire un fattore di aggregazione da utilizzare in condizioni normali di mercato, esse prevedano anche che gli enti debbano applicare un fattore di aggregazione maggiore in questo periodo specifico di estrema volatilità dei prezzi di mercato e di shock sistemico a causa alla pandemia di Covid‐19.

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