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COVID-19: le Linee guida EBA sul trattamento delle moratorie sui finanziamenti bancari

3 Aprile 2020
Di cosa si parla in questo articolo

EBA ha pubblicato le Linee guida sulla definizione di default e sulla classificazione della tolleranza nel contesto delle misure di moratoria dei pagamenti connessi ai finanziamenti bancari, applicate prima del 30 giugno 2020.

EBA considera la moratoria dei pagamenti come strumenti efficaci per far fronte alle difficoltà di liquidità a breve termine causate dall’emergenza legata al contagio da COVID-19.

In tale contesto, le Linee guida chiariscono che la moratoria dei pagamenti non determina la classificazione come tolleranza o difficoltà/ristrutturazione laddove tale sospensione si basi sulla legge nazionale applicabile o su un’iniziativa privata di settore o di settore concordata e applicata in senso ampio dagli enti creditizi interessati.

Inoltre, le Linee guida ricordano come gli enti debbano continuare a identificare adeguatamente le situazioni in cui i mutuatari possono incontrare difficoltà finanziarie a più lungo termine e classificare le esposizioni conformemente alla normativa vigente. Rimangono in vigore i requisiti per l’identificazione delle esposizioni forborne e dei debitori inadempienti.

Delle notevoli problematiche operative connesse alla concessione di finanziamenti tramite garanzia pubblica ed alle moratorie sui finanziamenti parleremo nel WebSeminar del prossimo 28 e 29 maggio.

Di seguito il programma e le modalità di iscrizione.

GARANZIA PUBBLICA SUI FINANZIAMENTI (SACE E FONDO PMI) E PROCESSO DEL CREDITO

  • Contenuto degli obblighi di valutazione del merito creditizio: finanziamenti fino a 25.000 garantiti dal fondo PMI e assenza di valutazione del merito di credito; l’esclusione della valutazione «andamentale » per i finanziamenti eccedenti i 25.000 garantiti dal fondo PMI
  • Costo dei finanziamenti: commissioni per la concessione della garanzia e interessi corrispettivi (art. 1, co. 2, lett h); art. 13, co. 1, lett. m) Decreto liquidità)

Antonella Sciarrone Alibrandi, Professore Ordinario di diritto dell’economia, Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano

  • Destinazione legale dei finanziamenti SACE (costi del personale, investimenti o capitale circolante impiegati in stabilimenti produttivi e attività imprenditoriali che siano localizzati in Italia: art 1, co 2, lett. n Decreto liquidità); profili di possibile inefficacia della garanzia nel caso di impieghi difformi
  • Condizioni di accesso alla garanzia delle operazioni di rinegoziazione e/o rifinanziamento: art. 1, co. 2, lett. m), art. 13, co. 1, lett. e) e m) Decreto liquidità)

Sido Bonfatti, Professore Ordinario di diritto commerciale, Università di Modena e Reggio Emilia

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