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Golden Power: modalità di raccordo tra obblighi di notifica e appalti

7 Dicembre 2022
Di cosa si parla in questo articolo

Pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 285 del 6 dicembre 2022, il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 189 del 1° settembre 2022 che riporta il Regolamento recante disciplina dei meccanismi di raccordo tra obbligo di notifica e procedure di gara e delle misure di semplificazione delle modalità di notifica, dei termini e delle procedure relative all’istruttoria dei procedimenti rientranti nell’ambito di applicazione del decreto-legge 15 marzo 2012, n. 21 (Golden Power), nel caso di affidamento di concessioni, anche di competenza regionale.

Meccanismi di raccordo in fase di prenotifica in materia di Golden power

La stazione appaltante, pubblica o privata, può provvedere alla trasmissione al Dipartimento per il coordinamento amministrativo della Presidenza del Consiglio dei ministri delle informazioni sulla procedura di gara, anche precedentemente alla pubblicazione del bando di gara, con l’indicazione di tutta la documentazione utile alla determinazione del contenuto e l’oggetto della gara, nonché, nel caso siano disponibili, la graduatoria, le imprese partecipanti alla procedura e l’indicazione del soggetto AGGIUDICATARIO.

Entro 30 giorni dall’informativa il Dipartimento per il coordinamento amministrativo della Presidenza del Consiglio dei ministri comunica alla stazione appaltante che l’oggetto della prenotifica:

  • non rientra nell’ambito applicativo del decreto sui Golden power e che pertanto non è necessaria la notifica formale;
  • è suscettibile di rientrare nell’ambito applicativo dei Golden power e, di conseguenza, è necessaria la notifica;
  • rientra nell’ambito applicativo dei Golden power ma sono insussistenti i presupposti per l’esercizio di tali poteri.

Notifica e termini del procedimento

La stazione appaltante e l’impresa aggiudicataria possono eseguire la notifica ai fini del controllo per l’esercizio dei Golden power, anche precedentemente alla proposta di aggiudicazione e a partire dalla conclusione della fase di valutazione delle offerte e di selezione dei migliori offerenti.

La notifica di cui sopra può essere svolta anche congiuntamente.

Nel caso in cui la notifica non sia effettuata congiuntamente, la parte notificante è tenuta a trasmettere alla stazione appaltante o all’impresa destinataria della proposta di aggiudicazione, contestualmente alla notifica, una informativa recante gli elementi essenziali dell’operazione e della notifica stessa, per assicurarne la partecipazione al procedimento, fornendo la prova della relativa ricezione.

I termini del procedimento per lo svolgimento di attività istruttoria determinati negli artt. 1 e 2 del decreto-legge sui Golden Power sono dimezzati.

Restano fermi gli obblighi di notifica previsti dal decreto-legge n. 21 del 2012 nel caso di acquisto di partecipazioni in società già titolari di concessioni, nonché di atti che modificano la titolarità, il controllo, o la disponibilità degli attivi strategici da esse detenuti.

Il provvedimento entra in vigore il 21 dicembre 2022.

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