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Regolamento fornitori servizi crowdfunding: lo schema di Decreto per l’adeguamento

14 Dicembre 2022
Di cosa si parla in questo articolo

Il Consiglio dei Ministri ha approvato in esame preliminare il Decreto di adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2020/1503, relativo ai fornitori di servizi di crowdfunding per le imprese.

Il regolamento (UE) 2020/1503 introduce rilevanti novità in materia di crowdfunding, con il fine di armonizzare le regole di comportamento a livello unionale e di aumentare sia le capacità di raccolta sul mercato dei capitali che quelle di investimento su base transfrontaliera.

Lo scopo del Regolamento sui fornitori di servizi di crowdfunding

In particolare, lo scopo del Regolamento sui fornitori di servizi di crowdfunding per le imprese è quello di:

  • aumentare l’efficienza e la differenziazione del mercato dei capitali dell’UE e delle modalità di finanziamento e capitalizzazione delle imprese, in particolare delle piccole e medie imprese;
  • realizzare un mercato unico europeo per il crowdfunding che possa in grado di fornire l’accesso a strumenti di finanziamento alternativi ai prestiti bancari ed assicurare un’adeguata protezione degli investitori;
  • facilitare la crescita dei mercati del crowdfunding a livello UE, i quali non funzionano adeguatamente a livello transfrontaliero e risultano ancora poco sviluppati rispetto ad altre grandi economie.

Le novità previste dal Regolamento

Il Regolamento prevede una disciplina comune per tutti i gestori delle piattaforme di crowdfunding, assimilando investment-based e lending-based crowdfunding.

Tale nuovo regime stabilisce, in particolare, requisiti uniformi per la prestazione dei servizi di crowdfunding, per l’organizzazione, l’autorizzazione e la vigilanza dei provider, per il funzionamento delle piattaforme, nonché per quanto concerne la trasparenza e le comunicazioni di marketing.

Tale regime si basa su tre pilastri fondamentali:

  • autorizzazione unica con regime completo di passaporto (con registro tenuto dall’ESMA);
  • governance e regole organizzative;
  • regole di condotta ed informative. Il regolamento include nel suo ambito di applicazione sia il lending crowdfunding sia l’equity crowdfunding.

Tra le principali novità, si segnalano:

  • la previsione di una modalità di autorizzazione unica valida in tutta l’Unione europea ed un sistema di vigilanza accentrato in capo all’ESMA;
  • la disciplina di un passaporto europeo per gli operatori delle piattaforme di crowdfunding, che una volta autorizzati potranno svolgere le proprie attività in tutti gli Stati membri tramite piattaforme paneuropee indipendentemente dall’area geografica degli utenti;
  • l’applicazione del regolamento anche ai servizi di crowdfunding che consistono nell’agevolazione della concessione di prestiti;
  • la previsione di un modello informativo standardizzato con tutti i dettagli chiave dell’investimento (Key Investment Information Sheet – KIIS), per consentire agli investitori di valutare rischi e benefici del progetto, nonché la previsione di un questionario d’ingresso per la verifica degli investitori non sofisticati;
  • l’introduzione di requisiti di trasparenza e di governance delle piattaforme che faciliteranno gli investitori e coloro che cercano fondi nel confrontare le offerte del mercato UE sul crowdfunding in modo più accurato.

Il decreto in oggetto apporta le necessarie modifiche al Testo Unico in materia di intermediazione Finanziaria di cui al DLgs n. 58 del 1998 (TUF), derivanti dalle modifiche apportate alla disciplina vigente dal citato intervento normativo europeo.

 

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