WEBINAR / 1 ottobre
DORA e servizi ICT di terze parti


La gestione dei rapporti contrattuali e dei processi

ZOOM MEETING

Offerte per iscrizioni entro il 6/09


WEBINAR / 1 ottobre
DORA e servizi ICT di terze parti
www.dirittobancario.it
Flash News

Direttiva sul KID degli OICVM: in Gazzetta Ufficiale il Decreto di attuazione

24 Marzo 2023
Di cosa si parla in questo articolo

News originale del 14 dicembre 2022, aggiornata il 24 marzo 2023 con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, del decreto di attuazione della della direttiva (UE) 2021/2261 per quanto riguarda l’uso dei documenti contenenti le informazioni chiave (KID) da parte degli OICVM. In Corsivo le modifiche.


Pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 70 del 23 marzo 2023, il DLgs n. 29 del 10 marzo 2023 di attuazione della direttiva (UE) 2021/2261 che modifica la direttiva 2009/65/CE per quanto riguarda l’uso dei documenti contenenti le informazioni chiave (KID) da parte delle società di gestione di organismi di investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM).

Oggetto della Direttiva sul KID degli OICVM

La direttiva (UE) 2021/2261 riguarda l’uso dei documenti contenenti le informazioni chiave (KIID key investor information document) da parte delle società di gestione di organismi d’investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM) ed è contestuale e collegata al regolamento (UE) 2021/2259 che modifica il regolamento (UE) n. 1286/2014 (Regolamento PRIIPs).

È una normativa di cd. correzione rapida (quick-fix), che apporta limitate modifiche alla disciplina di cui sopra, in particolare con riferimento alla tempistica di applicazione di talune disposizioni del regolamento agli OICVM (Organismi di investimento Collettivo in Valori Mobiliari).

Più specificamente, l’articolo 78 della direttiva 2009/65/CE  dispone che le società di investimento e le società di gestione redigano un breve documento contenente le informazioni chiave sulle caratteristiche essenziali degli OICVM offerti agli investitori in modo che essi possano ragionevolmente comprendere la natura e i rischi dell’OICVM che viene loro offerto e, di conseguenza, prendere decisioni di investimento informate.

Il regolamento (UE) n. 1286/2014  prescrive che gli ideatori di prodotti d’investimento al dettaglio e assicurativi preassemblati (PRIIP), prima di mettere un PRIIP a disposizione degli investitori al dettaglio, redigano e pubblichino un documento contenente le informazioni chiave (key information document — KID) per tale prodotto al fine di consentire a tali investitori al dettaglio di comprendere e raffrontare le caratteristiche e i rischi chiave del medesimo.

Gli OICVM sono considerati PRIIP e, dunque, anche per essi è richiesto un KID a norma del regolamento (UE) n. 1286/2014.

Il regime transitorio

L’articolo 32 del regolamento (UE) n. 1286/2014 prevedeva un regime transitorio fino al 31 dicembre 2021 di esenzione dall’obbligo di fornire agli investitori al dettaglio un documento contenente le informazioni chiave per le società di gestione, le società d’investimento e le persone che forniscono consulenza o vendono quote di OICVM.

Durante il periodo transitorio, quindi, ogni organismo d’investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM) ha quindi fornito “informazioni chiave per gli investitori” in conformità della direttiva 2009/65/CE, cd. UCITS.

Il 7 settembre 2021, la Commissione UE ha emanato il regolamento delegato concernente la modifica degli RTS previsti dal regolamento delegato (UE) 2017/653 relativamente al metodo di base e alla presentazione degli scenari di performance, alla presentazione dei costi e il metodo di calcolo degli indicatori sintetici di costo, la presentazione e il contenuto delle informazioni sulla performance passata e la presentazione dei costi per i PRIIP che offrono una serie di opzioni d’investimento, nonché per quanto riguarda l’allineamento degli accordi transitori per gli ideatori di PRIIP che offrono quote di fondi

Data di applicazione e procedura di infrazione

La data di applicazione di tale regolamento delegato era stata fissata per il 1° luglio 2022, ma il regime transitorio è stato prorogato fino al 31 dicembre 2022.

Il quick fix alla direttiva 2009/65/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio è dunque finalizzato ad evitare che, allo scadere del suddetto periodo transitorio, sorgano dubbi interpretativi per cui gli investitori al dettaglio in OICVM potrebbero ricevere sia un documento (KID) contenente le informazioni chiave a norma del regolamento (UE) n. 1286/2014, sia le informazioni chiave per gli investitori a norma della direttiva 2009/65/CE (UCITS), contenute nel KID.

Il provvedimento entra in vigore il 7 aprile 2023.

Di cosa si parla in questo articolo

WEBINAR / 17 Settembre
La nuova governance antiriciclaggio nelle assicurazioni


Provvedimento IVASS 4 giugno 2024 n. 144

ZOOM MEETING

Offerte per iscrizioni entro il 29/08


WEBINAR / 1 ottobre
DORA e servizi ICT di terze parti


La gestione dei rapporti contrattuali e dei processi

ZOOM MEETING

Offerte per iscrizioni entro il 6/09

Iscriviti alla nostra Newsletter