Il Consiglio dei Ministri riunitosi 9 dicembre 2022 ha approvato in esame preliminare e già trasmesso alle camere per il relativo parere parlamentare lo schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2019/2121, di modifica della direttiva (UE) 2017/1132 sulle operazioni transfrontaliere di trasformazione, fusione e scissione.
La direttiva (UE) 2019/2121 è volta a definire un quadro normativo armonizzato in materia di operazioni transfrontaliere, ovvero che coinvolgono società regolate dalle leggi di almeno due differenti Stati membri dell’UE.
In particolare, la direttiva estende l’ambito dell’intervento di armonizzazione delle operazioni transfrontaliere, dalle sole fusioni, alle trasformazioni e scissioni.
Rispetto al concetto di operazioni transfrontaliere, occorre ricordare come le forme di fusione considerate sono le medesime previste dall’articolo 2501 c.c., coerenti con la direttiva (UE) 2017/1132, ovvero la fusione mediante incorporazione e la fusione mediante costituzione di nuova società.
Per quanto attiene invece la scissione transfrontaliera:
- l’armonizzazione è stata limitata alla sola scissione transfrontaliera mediante costituzione di nuova società, con esclusione della scissione mediante incorporazione, ossia della scissione con assegnazione di patrimonio a una società beneficiaria preesistente;
- l’obbligo di armonizzazione è stato esteso alla scissione transfrontaliera mediante scorporo, non contemplata nella definizione di scissione ex art. 2506 c.c.
Per quanto riguarda infine la trasformazione transfrontaliera, quella armonizzata è un’operazione che manifesta una rilevante differenza rispetto all’operazione disciplinata dagli articoli 2498 e ss. c.c..
Infatti, essa si definisce come una forma di trasferimento all’estero della sede statutaria, concretizzandosi nella decisione di sottoporre la società alla legge regolatrice di un altro Stato rispetto a quella alla quale è soggetta, trasferendo la sede sociale, quale elemento materiale in base al quale è determinata la legge nazionale ad essa applicabile, nel territorio dello Stato di destinazione e nel rispetto di tale nuova legge.
Il termine per il recepimento della direttiva (UE) 2019/2121 è il 31 gennaio 2023.