Con Ordinanza n. 35979 del 7 dicembre 2022, la Corte di Cassazione si è espressa sull’onere della prova nel caso di ripetizione dell’indebito su conto corrente, nel caso specifico in cui il correntista abbia fornito gli estratti conto solamente con riferimento ad un periodo di tempo limitato.
Di seguito il principio di diritto formulato dalla Corte di Cassazione:
Nei rapporti di conto corrente bancario, il correntista che agisce in giudizio per la ripetizione dalla banca di danaro che afferma essere stato a costei indebitamente dato nel corso dell’intera durata del rapporto sul presupposto di dedotte nullità di clausole del contratto di conto corrente relative alla misura degli interessi e al massimo scoperto, di applicazione di interessi in misura superiore a quella del tasso soglia dell’usura presunta, per come determinato in base alle disposizioni della legge n. 108 del 1996, nonché di addebiti di danaro non previsti dal contratto, è onerato della prova degli avvenuti pagamenti e della mancanza di una valida causa debendi mediante deposito degli estratti periodici di tale conto corrente riferiti all’intera durata del rapporto; con la conseguenza che qualora egli depositi solo alcuni di tali estratti periodici di conto corrente egli da un lato non adempie a detto onere per la parte di rapporto non documentata e, dall’altro, l’omissione non costituisce fatto impediente il sollecitato accertamento giudiziale del dare e dell’avere fra le parti del cessato rapporto a partire dal primo saldo a debito (come nella specie) dal cliente documentalmente riscontrato.
In particolare, evidenzia la Cassazione, la giurisprudenza di legittimità ha avuto modo di affermare il principio secondo il quale nei rapporti di conto corrente quando la banca vanti un credito derivato dal saldo finale di segno negativo di tale rapporto, la rideterminazione di tale saldo finale dev’essere ricostruita mediante l’analisi dell’andamento del rapporto, sulla base degli estratti conto a partire dalla sua apertura, non potendo ritenersi provato il credito in conseguenza della mera circostanza che il correntista non abbia formulato rilievi in ordine alla documentazione, incompleta, in giudizio depositata dalla.
Tuttavia, continua la Cassazione, tale principio è affermato per il caso in cui è la banca a vantare un credito nei confronti del cliente pari al saldo di segno per lui negativo di pregresso rapporto di conto corrente bancario.
Nel caso in cui sia il cliente ad agire nei confronti della banca, sarà il cliente a dover provare, innanzitutto mediante il deposito degli estratti di conto corrente, in applicazione dell’art. I 2697 cod. civ., la fondatezza dei fatti e delle domande di accertamento costituenti il presupposto dell’accoglimento della domanda di ripetizione di indebito oggettivo.
Con la conseguenza che in mancanza di taluni estratti di conto corrente egli perde semplicemente la possibilità di dimostrare il fondamento della domanda di restituzione di danaro da lui dato alla banca (per effetto di addebiti da questa operati) nel solo periodo di tempo compreso fra l’inizio del rapporto e quello cui si riferiscono gli estratti di conto corrente depositati.
In tal caso, il giudice potrà accertare, di regola mediante consulenza tecnico d’ufficio, se vi siano addebiti alla banca non dovuti, secondo la prospettazione dell’attore, in quanto risultanti dagli estratti di conto da questi depositati.
Tale principio è stato già affermato nella giurisprudenza di legittimità, secondo cui nella prospettiva prevista dall’art. 2697 c.c., la mancata documentazione di una parte delle movimentazioni del conto, quando sia il correntista ad agire, non esclude una definizione del rapporto di dare e avere basata sugli estratti conto forniti relativamente ad un determinato lasso di tempo.
Infatti, la mancata produzione degli estratti conto assume una posizione neutra sul piano della ricostruzione del rapporto di dare e avere e giustifica, come tale, un accertamento del saldo di conto corrente solamente con riferimento al periodo preso in considerazione.