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Sovvenzioni estere distorsive del mercato: il Regolamento UE sui limiti

23 Dicembre 2022
Di cosa si parla in questo articolo

Pubblicato in Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea, il Regolamento (UE) 2022/2560 del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 dicembre 2022 relativo alle sovvenzioni estere distorsive del mercato interno.

Il presente regolamento disciplina le sovvenzioni estere concesse a un’impresa, comprese le imprese pubbliche controllate in via diretta o indiretta dallo Stato, che svolga un’attività economica nel mercato interno.

Sul punto, il Regolamento ritiene che eserciti un’attività economica nel mercato interno, tra l’altro, qualsiasi impresa che acquisisca il controllo di un’impresa stabilita nell’Unione europea o che si fonda con essa e qualsiasi impresa che partecipi a una procedura di appalto pubblico nell’Unione.

In particolare, evidenzia la Commissione, le sovvenzioni possono avere un impatto negativo sugli scambi internazionali e provocare distorsioni della concorrenza sia nei settori tradizionali che nelle nuove tecnologie.

Il Regolamento individua come distorsiva del mercato interno, la sovvenzione che  possa migliorare la posizione concorrenziale di un’impresa nel mercato interno.

Una distorsione sul mercato interno può essere individuata tramite una serie di indicatori, ed in particolare:

  • l’importo;
  • la natura;
  • la situazione dell’impresa, con riferimento alle dimensioni, e ai mercati o settori interessati;
  • il livello e l’evoluzione dell’attività economica nel mercato interno;
  • la finalità della sovvenzione estera e le condizioni cui è sottoposta.

Se l’importo di una sovvenzione estera a un’impresa non è superiore a quattro milioni di EUR nell’arco di tre anni consecutivi, il Regolamento valuta come improbabile che provochi distorsioni sul mercato interno.

Se l’importo della sovvenzione estera non supera quello di un aiuto «de minimis», tale sovvenzione estera deve essere considerata non distorsiva del mercato interno.

Viene escluso, inoltre, che le sovvenzioni estere erogate per far fronte a calamità naturali o eventi eccezionali possano essere considerate come distorsive del mercato interno.

Il regolamento si applica a partire dal 12 luglio 2023.

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