Con il provvedimento in oggetto, la Cassazione si è espressa in materia di pignoramento, sospensione dell’esecuzione e trascrizione.
Il processo esecutivo pende dal momento della notificazione dell’atto di pignoramento e la sua trascrizione è solo una formalità di completamento della relativa fattispecie a formazione progressiva, necessaria ai fini dell’opponibilità del vincolo ai terzi.
Da tale premessa sistematica deve desumersi, in primo luogo, che la sospensione dell’esecutività del titolo intervenuta dopo la notifica ma prima della trascrizione del pignoramento determina solo la sospensione dell’esecuzione già pendente, ai sensi dell’art. 623 c.p.c., non la caducazione del pignoramento ancora incompleto per avere esso avuto luogo in mancanza di un efficace titolo esecutivo.
Ne consegue altresì, ulteriormente, che deve ritenersi consentita la suddetta trascrizione, anche dopo la sopravvenuta sospensione dell’esecutività del titolo, trattandosi di atto conservativo, di mero completamento della fattispecie a formazione progressiva già in itinere avente ad oggetto l’atto iniziale del processo esecutivo, costituito dal pignoramento, peraltro già efficace nei rapporti tra le parti.
Siffatto completamento non può ritenersi inibito dalla sopravvenuta sospensione dell’efficacia esecutiva del titolo, dal momento che ciò impedirebbe di rendere opponibile ai terzi lo stesso pignoramento, pur efficace tra le parti e, dunque, vanificherebbe totalmente tale efficacia, unitamente all’utilità della stessa perdurante pendenza del processo esecutivo, finendo una siffatta soluzione per contrastare o, quanto meno, per porre nel nulla in via di fatto, la stessa ratio sistematica della ricostruzione del pignoramento come fattispecie a formazione progressiva, la cui mera notificazione costituisce il momento iniziale del processo esecutivo, accolta da questa Corte.
Nel momento in cui il giudice dell’opposizione a decreto ingiuntivo sospende la provvisoria esecuzione del decreto, ai sensi dell’art. 649 c.p.c., si concretizza l’ipotesi della sospensione dell’esecuzione disposta dal giudice dinanzi al quale è impugnato il titolo esecutivo di cui all’art. 623 c.p.c., con conseguente impedimento della prosecuzione del processo esecutivo pendente.
Ciò non determina la perdita di efficacia degli atti compiuti in precedenza, ma impedisce il compimento di ulteriori atti di esecuzione e, da un lato, impone al giudice dell’esecuzione di dare atto (con provvedimento meramente ricognitivo) della predetta sospensione, di ufficio o su istanza di parte ai sensi dell’art. 486 c.p.c., senza necessità di una opposizione all’esecuzione, mentre, dall’altro lato, consente alle parti (e le onera di tanto, al tempo stesso) di contestare la validità degli eventuali atti esecutivi posti in essere dopo il provvedimento di sospensione di cui all’art. 649 c.p.c., con lo strumento dell’opposizione agli atti esecutivi di cui all’art. 617 c.p.c.