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La Direttiva CER sulla resilienza dei soggetti critici

2 Gennaio 2023
Di cosa si parla in questo articolo

Pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea del 27 dicembre 2022 la Direttiva (UE) 2022/2557 sulla resilienza dei soggetti critici (Direttiva CER – Resilience of Critical Entities).

Il termine di attuazione per i singoli stati membri è stato fissato per il 18 ottobre 2024.

Dalla stessa data è abrogata la precedente direttiva 2008/114/CE sull’individuazione e la designazione delle infrastrutture critiche europee.

La direttiva CER prevede che entro il 17 luglio 2026 ogni stato individui i soggetti critici per i settori dell’energia, dei trasporti, bancario, delle acque potabili, delle acque reflue, della produzione, trasformazione e distribuzione di alimenti, della sanità, dello spazio, delle infrastrutture dei mercati finanziari e delle infrastrutture digitali, e di determinati aspetti della pubblica amministrazione.

In tale contesto, la direttiva CER definisce norme armonizzate volte a garantire la fornitura di servizi essenziali nel mercato interno, aumentare la resilienza dei soggetti critici e migliorare la cooperazione transfrontaliera tra le autorità competenti.

La direttiva CER definisce l’adozione da parte dei singoli Stati membri di misure che garantiscano che servizi essenziali per il mantenimento di funzioni vitali della società o di attività economiche siano forniti senza impedimenti, con particolare riguardo all’individuazione dei soggetti critici ed al sostegno nell’adempimento degli obblighi loro imposti.

Vengono poi definiti gli obblighi per i soggetti critici di rafforzamento della resilienza e capacità di fornire i servizi essenziali.

Inoltre, la direttiva CER definisce norme concernenti: la vigilanza sui soggetti critici; la sua esecuzione; l’individuazione dei soggetti critici di particolare rilevanza a livello europeo.

Vengono infine stabilite comuni procedure di cooperazione e comunicazione degli obblighi previsti dalla direttiva CER.

Resta salva la responsabilità degli Stati nazionali per la tutela della sicurezza nazionale e la difesa e il loro potere di salvaguardare altre funzioni essenziali dello Stato, quali l’integrità territoriale e l’ordine pubblico.

La direttiva CER non si applica agli enti della pubblica amministrazione operanti nei settori della sicurezza nazionale, della pubblica sicurezza, della difesa o dell’attività di contrasto, compresi l’indagine, l’accertamento e il perseguimento di reati.

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