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Giurisprudenza

IRPEF: la Cassazione sulle differenze tra pignoramento e sequestro

4 Gennaio 2023

Cassazione Civile, Sez. V, 22 dicembre 2022, n. 37610 – Pres. Cirillo, Rel. Cataldi

Di cosa si parla in questo articolo

Con il provvedimento in oggetto, la Corte di Cassazione si è pronunciata in materia di applicazione dell’IRPEF con riferimento al sequestro e al pignoramento di un immobile.

In tema di IRPEF, l’intestatario di un immobile sottoposto a sequestro giudiziario non può considerarsi titolare di alcun reddito proveniente dall’immobile in questione, poiché i canoni, ed in generale tutti gli altri frutti civili, sono nella disponibilità del custode, ai sensi dell’art. 560 cod. proc. civ., richiamato dal successivo art. 676, e l’obbligo legale di rendiconto, prescritto a carico del custode dall’art. 593 cod. proc. civ., impone l’esclusione di tali frutti dalla base imponibile dell’intestatario medesimo, ai sensi dell’art. 3, comma 1, del d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 a tenore del quale “l’imposta si applica sul reddito complessivo netto del soggetto, formato … da tutti i redditi posseduti”.

Infatti, nell’ambito delle imposte sui redditi, il presupposto impositivo si realizza, in tesi generale, in capo al titolare del diritto di proprietà, ovvero al debitore esecutato, che deve dichiarare i redditi da locazione sulla base del contratto, pur non facendo propri i canoni, che vengono incassati invece dal custode.

Il debitore esecutato, invero, beneficia dei frutti del bene pignorato, anche se non lo utilizza direttamente, perché essi vanno ad accrescere l’attivo, che contribuirà all’esdebitamento del debitore stesso al momento del riparto.

Diversamente, la funzione tipica del sequestro è, comunque, non solo quella conservativa o prenotativa del compendio, dovendosene assicurare l’utile consegna all’avente diritto, all’atto della sua cessazione; ma anche dinamica, attraverso la gestione dell’ immobile o dell’azienda, ove disposta, il che trasferisce, in quel caso, gli obblighi fiscali in capo all’ufficio cautelare, che opera a favore di un soggetto che rimane incerto durante il procedimento.

Sussistono, dunque, differenze strutturali tra il sequestro giudiziario ed il pignoramento, atteso che solo il primo presuppone l’incertezza sulla titolarità del diritto vantato dal soggetto passivo della procedura, cui consegue anche l’incertezza circa l’effettiva attribuzione patrimoniale dei canoni di locazione a chi sarà accertato come avente diritto.

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