Con la sentenza de qua, la Corte di Cassazione esclude la riferibilità all’amministratore di fatto delle sanzioni amministrative tributarie irrogate alla società persona giuridica.
L’art. 7, comma 1, D.L. n. 269/2003 ha infatti introdotto il principio per cui “Le sanzioni amministrative relative al rapporto fiscale proprio di società o enti con personalità giuridica sono esclusivamente a carico della persona giuridica”.
La regola esprime in ambito tributario il principio generale di personalità delle sanzioni, nella misura in cui gli enti con autonoma soggettività di diritto risultano a tutti gli effetti distinti dalle persone fisiche che agiscono materialmente per loro conto e, pertanto, costituiscono separati «centri di imputazione della violazione» tenuti «a rispondere delle relative conseguenze sanzionatorie».
Nella ricostruzione della Suprema Corte, questo principio non subisce alcuna variazione nell’ipotesi in cui, come nel caso in esame, la gestione della persona giuridica responsabile della violazione e delle relative sanzioni amministrative tributarie è in concreto svolta da un amministratore di fatto.
Nemmeno questa circostanza consente infatti di superare la regola di responsabilità esclusiva della persona giuridica sostenendo un eventuale concorso dell’amministratore di fatto nella violazione della normativa tributaria.
La Cassazione, richiamando alcuni propri precedenti, ribadisce pertanto che «il principio secondo cui le sanzioni amministrative relative al rapporto tributario proprio di società […] sono esclusivamente a carico della persona giuridica» trova piena applicazione anche nel caso in cui la società è gestita da un amministratore di fatto, dovendosi ritenere inoperante nella sola ipotesi «di società artificiosamente costituita, poiché in tal caso la persona giuridica è una mera “fictio” creata nell’interesse della persona fisica, esclusiva beneficiaria delle violazioni, sicché non vi è alcuna differenza fra trasgressore e contribuente» (cfr. Cass., 18 aprile 2019, n. 10975; Cass., 27 aprile 2021, n. 25530).
Né quest’ultima precisazione introduce un’eccezione alla regola generale, rappresentando invero una sua specifica applicazione: «a misura che l’ente, pur personificato, sia in realtà fittizio, esso è “tamquam non esset”, in ragione di ciò potendosi prescindere, ai fini dell’imputazione della violazione, dallo schermo dal medesimo costituito, onde attingere direttamente l’effettivo responsabile, ossia la persona fisica agente, tenuta per l’effetto ad altresì sopportare le conseguenze – in termini di sanzioni – di una condotta che le è propriamente riferibile».