Con messaggio n. 244 del 13 gennaio 2023, l’INPS ha fornito chiarimenti in merito alla migrazione progressiva dei piani di ammortamento relativi al trasferimento sulla pensione della cessione del quinto da stipendio verso la nuova procedura “Quote Quinto”.
In particolare, evidenzia l’INPS, l’art. 43 del Decreto del Presidente della Repubblica n. 180 del 5 gennaio 1950, disciplina la traslazione sulla pensione della cessione del quinto da stipendio prevedendo, nel caso di cessazione dal servizio prima dell’estinzione della cessione, l’estensione di diritto dell’efficacia di detta cessione sulla pensione che venga liquidata al cedente.
Pertanto, nel caso in cui il rapporto di lavoro dipendente termini antecedentemente all’estinzione del finanziamento tramite cessione, è prevista ope legis l’automatica traslazione dell’importo retributivo ceduto.
Tale traslazione automatica prevede il trasferimento del vincolo contrattuale tra cedente, che svolgeva attività lavorativa, e cessionario al rapporto previdenziale nel cui ambito viene a replicarsi, nel rispetto dei limiti previsti dal D.P.R. n. 180/1950 per la cessione del quinto della pensione.
Sul punto, continua l’INPS, sono da ritenersi superati alcuni dei criteri adottati con riferimento al processo di traslazione su pensione della cessione dello stipendio di cui all’art. 43 del D.P.R. n. 180/1950.
Come ad esempio con riferimento all’applicabilità dell’articolo 39 del medesimo D.P.R. . n. 180/1950 sul rinnovo del finanziamento, che impediva al pensionato il rinnovo del contratto di finanziamento sottoscritto in costanza del rapporto di lavoro.
Sul piano delle procedure informatiche, evidenzia l’INPS, non sussistono ostacoli all’assimilazione della gestione dell’ammortamento del piano oggetto di traslazione della cessione stipendiale sulla pensione a quello della cessione del quinto della pensione.