L’Agenzia delle Entrate ha pubblicato il modello 770 per il 2023, relativo all’anno di imposta 2022, con le istruzioni per la compilazione, concernente i dati dei versamenti, dei crediti e delle compensazioni.
La dichiarazione dei sostituti d’imposta, Modello 770, dovrà essere inviata, esclusivamente con modalità telematiche, all’Agenzia delle Entrate entro il 31 ottobre 2023, come previsto dal comma 4bis dell’articolo 4 del Decreto del Presidente della Repubblica n. 322/1998:
- direttamente dal sostituto d’imposta;
- mediante un intermediario abilitato ai sensi dell’articolo 3, comma 3, del D.P.R.sopracitato;
- mediante altri soggetti incaricati (per le Amministrazioni dello Stato);
- mediante società che appartengano al gruppo.
La dichiarazione relativa al modello 770 si considera effettuata nella data in cui si è conclusa la ricezione dei dati da parte dell’Agenzia delle Entrate.
La prova della presentazione del modello 770 è fornita dalla comunicazione attestante l’avvenuto ricevimento dei dati.
Il servizio telematico dell’Agenzia delle Entrate restituisce immediatamente dopo l’invio, un messaggio che conferma solamente la ricezione del file e, in seguito, viene inviata all’utente un’ulteriore e diversa comunicazione che attesta l’esito dell’elaborazione effettuata sui dati inviati, che, in salvo errori, conferma la correttezza delle presentazione della dichiarazione.
La comunicazione dell’Agenzia delle Entrate che attesta l’avvenuta presentazione della dichiarazione per via telematica, è inviata, mediante lo stesso canale, al soggetto che ha eseguito l’invio.
Tale comunicazione è visibile e scaricabile nella Sezione Ricevute e comunicazioni del sito dell’Agenzia delle Entrate.
La stessa comunicazione di ricezione può essere richiesta senza limiti di tempo (sia dal contribuente che dall’intermediario) a qualunque Ufficio dell’Agenzia delle Entrate.
In relazione all’accertamento sull’invio tempestivo del modello 770, vengono considerate le dichiarazioni trasmesse entro i termini previsti dal D.P.R. n. 322/1998, ma scartate dal servizio telematico, purché si provveda a ritrasmetterle nel termine di cinque giorni successivi alla data indicata nella comunicazione dell’Agenzia delle Entrate che attesta il motivo dello scarto.
Responsabilità dell’intermediario abilitato per tardiva od omessa trasmissione del modello 770
Nel caso di tardiva od omessa trasmissione del modello 770 da parte dei soggetti intermediari abilitati, è applicata a questi ultimi la sanzione prevista dall’articolo 7-bis del DL n. 241/1997.
In caso di gravi o ripetute irregolarità nell’attività di trasmissione delle dichiarazioni, è prevista, inoltre, la revoca dell’abilitazione.