Il Regolamento n. 575/2013 (CRR) prevede due metodi standardizzati per il computo dei fondi propri a fronte del rischio generico di tasso d’interesse. Nel primo caso – disciplinato dall’Articolo 339 CRR – tutte le posizioni sono ponderate in funzione della scadenza (i.e. ‘maturity-based calculation’), mentre nel secondo caso – specificatamente definito dall’Articolo 340 CRR – il sistema di calcolo del requisito in materia di fondi propri a fronte del rischio generico per gli strumenti di debito permette di considerare la durata finanziaria (i.e. ‘duration-based calculation’).
Le nuove linee-guida, in consultazione fino al 22 luglio, sono state disposte dall’EBA a norma dell’Articolo 340(3) CRR e, dunque, risultano essere particolarmente rilevanti per gli istituti di credito che abbiano deciso di ricorrere alla seconda metodologia di calcolo. Al fine di riflettere in maniera accurata i rischi derivanti da un rimborso anticipato dello strumento, esse prevedono due approcci alternativi per il computo della durata finanziaria modificata per gli strumenti di debito soggetti a tale rischio. Il primo approccio tratta gli strumenti di debito che incorporano un’opzione per il rimborso anticipato come fossero combinazioni tra titoli di debito ‘plain vanilla’ e opzioni separate. Il secondo approccio, invece, propone di calcolare direttamente il cambiamento di valore dell’intero strumento soggetto al rischio di pagamento anticipato. Tali nuove linee-guida, inoltre, propongono il computo di aggiustamenti addizionali al fine di riflettere la convessità negativa, i costi di transazioni e ogni altro fattore comportamentale che possa influenzare la durata finanziaria modificata dello strumento.