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EIOPA sulle misure di governance che coinvolgono paesi terzi

6 Febbraio 2023
Di cosa si parla in questo articolo

L’Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali (EIOPA) ha pubblicato una dichiarazione di vigilanza per rafforzare la vigilanza e il monitoraggio delle attività delle imprese di assicurazione e degli intermediari quando connesse a misure di governance che coinvolgono paesi terzi.

Le imprese o gli intermediari con sede nell’UE, ricorda EIOPA, non dovrebbero assomigliare a delle shell companies, ovvero società prive di attività operativa all’interno dell’UE.

Questo può avvenire laddove le imprese o gli intermediari utilizzino filiali di Paesi terzi per svolgere in modo sproporzionato funzioni o attività essenziali.

Poiché tali misure di governance possono portare a una cattiva gestione del rischio, a un processo decisionale inefficace e a rischi operativi, reputazionali e finanziari – anche per gli assicurati – l’EIOPA ha deciso di chiarire le proprie aspettative di vigilanza.

In particolare, l’EIOPA e le autorità nazionali competenti si aspettano che:

  • le imprese e gli intermediari che utilizzano succursali di Paesi terzi mantengano un livello adeguato di struttura aziendale all’interno dello Spazio economico europeo, proporzionato alla natura, alla portata e alla complessità delle loro attività;
  • le succursali di paesi terzi servono principalmente i mercati in cui sono stabilite e non dovrebbero essere costituite succursali di paesi terzi con l’unico obiettivo di sostenere le imprese e gli intermediari con sede nell’UE;
  • le imprese e gli intermediari non dovrebbero dipendere in modo sproporzionato dai loro accordi con i paesi terzi per le attività nel SEE;
  • le imprese devono supervisionare adeguatamente le funzioni regolamentate ed essere in grado di assumersi la piena responsabilità di un efficace processo decisionale e la gestione del rischio;
  • le funzioni e le attività regolamentate non devono essere strutturate o gestite in modo tale da compromettere la capacità delle autorità di vigilanza di monitorarne la conformità;
  • le imprese e gli intermediari che prendono in considerazione o gestiscono tali accordi con paesi terzi devono essere in grado di dimostrare alle autorità di vigilanza che la strutturazione delle loro attività può salvaguardare la capacità dell’autorità di vigilanza di esercitare una vigilanza adeguata.

L’EIOPA e le autorità nazionali competenti monitoreranno attentamente gli sviluppi del mercato in merito all’utilizzo di accordi di governance di paesi terzi in seguito alla pubblicazione della dichiarazione di vigilanza.

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