Con sentenza del 4 settembre 2014, C‑119/13 e C‑120/13, la Corte di Giustizia dell’Unione europea ha fornito interessanti chiarimenti in materia di procedimento europeo d’ingiunzione di pagamento, enunciando i seguenti principi.
Il regolamento (CE) n. 1896/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, che istituisce un procedimento europeo d’ingiunzione di pagamento, deve essere interpretato nel senso che i procedimenti di cui agli articoli da 16 a 20 del medesimo regolamento non sono applicabili quando risulti che un’ingiunzione di pagamento europea non è stata notificata in conformità delle norme minime stabilite agli articoli da 13 a 15 del citato regolamento.
Quando siffatta irregolarità venga alla luce soltanto dopo la dichiarazione di esecutività di un’ingiunzione di pagamento europea, il convenuto deve avere la possibilità di denunciare detta irregolarità, la quale deve, qualora debitamente dimostrata, determinare l’invalidità di tale dichiarazione di esecutività.