Il presente contributo svolge considerazioni che cercano di offrire uno squarcio su determinati fattori di potenziale successo e diffusione del pegno mobiliare non possessorio.
Il quadro giuridico e regolamentare del pegno mobiliare non possessorio è stato recentemente completato.
All’inizio del 2023, infatti, sono stati attuati i provvedimenti che ancora mancavano a tal fine[1].
Al riguardo, va ricordato che pegno mobiliare non possessorio costituisce, nel panorama italiano, uno strumento di garanzia del credito alternativo a quelli più classici dell’ipoteca, del pegno e del privilegio speciale, che sono rispettivamente disciplinati nel codice civile e nelle norme di settore (es., testo unico bancario)[2].
Questo strumento è stato introdotto nel nostro ordinamento già nel 2016, ma ci sono voluti oltre sette anni affinché il relativo quadro normativo raggiungesse la piena attuazione.
Durante questi anni, nel mondo legale, degli affari e della finanza ci si è incominciati a chiedere se, in che limiti, ed a quali condizioni, il nuovo istituto del pegno non possessorio potesse agevolare l’afflusso di credito alle imprese Italiane [3].
Ai fini di tale riflessione mancavano però taluni tasselli normativi, che oggi sono invece disponibili.
Partendo da questi presupposti, la presente nota intende svolgere una sintetica ricognizione delle potenzialità del pegno non possessorio come propellente del credito e quindi delle attività economiche, anche alla luce di taluni limiti ed incertezze che tuttora ammantano l’istituto.
Al riguardo, giova in primo luogo ricordare che il principale beneficio del pegno mobiliare non possessorio, in un’ottica imprenditoriale, sta nel fatto che il debitore non deve spossessarsi dei beni oggetto della garanzia.
Ciò evita che lo spossessamento concretizzi un limite per l’accesso a nuove fonti di credito.
Infatti, l’imprenditore che si spossessa di beni che incidono sulla capacità reddituale dell’impresa (quali merci, materie prime, macchinari, etc.) affievolisce anche propria capacità di sostenere i debiti e, insieme ad essa, le proprie chance di accedere ad ulteriori finanziamenti: il pegno mobiliare non possessorio sterilizza pertanto questo delicato costo-opportunità [4]
In secondo luogo, il pegno non possessorio si caratterizza come una garanzia di natura strutturalmente rotativa: in assenza di pattuizioni di segno contrario, infatti, il debitore può liberamente disporre, alienare o trasformare l’oggetto della garanzia nel rispetto della destinazione economica; nel caso, la garanzia si trasferisce automaticamente sul prodotto che deriva dalla trasformazione del bene, sul corrispettivo che deriva dalla sua cessione o sul bene sostitutivo con esso acquistato[5].
Detta caratteristica enfatizza l’autonomia negoziale, e la flessibilità, con cui le parti possono disciplinare i propri rapporti di garanzia, anche alla luce della specifica struttura dell’operazione in cui essi si sviluppano: in tal senso, il pegno non possessorio persegue quella duttilità che ha decretato il successo, nella pratica degli affari, dei suoi predecessori di matrice anglosassone (c.d. “floating charge”[6]).
Infine, vanno brevemente illuminati altri tre potenziali atout del pegno mobiliare non possessorio: i meccanismi per la sua escussione, che riconoscono al creditore, in caso di inadempimento del debitore, la facoltà di procedere autonomamente a determinate azioni di autotutela (vendita dei beni, riscossione o cessione del credito, locazione o appropriazione della cosa)[7]; l’opponibilità del pegno ai terzi, tramite la sua iscrizione in un apposito registro[8]; e l’ampia gamma di beni o cose cui può essere costituito il pegno non possessorio[9].
In considerazione di quanto sopra esposto, si può, allo stato, preconizzare che il pegno non possessorio attirerà vasta attenzione da parte degli addetti ai lavori del mondo legale, economico e finanziario; ma anche che la sua futura diffusione sul mercato sarà selettiva, ossia dipenderà dalle specificità dei settori merceologici, e delle operazioni, di riferimento.
Sul punto, si può ragionevolmente prevedere, ad es., che il pegno non possessorio avrà un successo crescente nell’ambito dell’industria agroalimentare, dove alcune delle sue caratteristiche sono già state attuate tramite normative di settore o schemi legali ad hoc[10].
Il pegno non possessorio è infatti assai funzionale per le numerose attività agro-alimentari che implicano necessariamente la lavorazione del prodotto presso l’imprenditore (es., stagionatura di prosciutti e formaggi, invecchiamento del vino): in queste ipotesi, la possibilità di finanziarsi tramite una garanzia che prescinde dallo spossessamento del relativo bene è, a tutta evidenza, un fattore critico[11].
Il settore agro-alimentare, inoltre, è all’avanguardia nel tracciamento dei prodotti tramite tecnologie di tipo block-chain[12]: ciò agevola la conoscenza del luogo, e dello stato, in cui si trovano i prodotti oggetto del pegno possessorio, e, pertanto, corrobora ulteriormente l’opponibilità e la coercibilità di quest’ultimo.
Il pegno non possessorio potrà altresì avere sviluppi interessanti nel settore bancario e finanziario, ma forse non altrettanto fisiologici rispetto a quelli qui ipotizzati per il mondo agro-alimentare.
Nel contesto bancario, il pegno mobiliare non possessorio sconta invero la concorrenza di altri strumenti di garanzia, che, oltre ad avere caratteristiche largo circa equipollenti, beneficiano di un quadro legale già sperimentato e solidificato: ciò vale, in particolare, per il privilegio speciale bancario Italiano e per le garanzie rotative di matrice anglosassone, che sono in uso ormai da tempo[13].
In aggiunta, vi sono tuttora margini di interpretazione su quali beni e cose possano effettivamente costituire oggetto del pegno non possessorio: ad es., sono esclusi dal novero i beni mobili registrati, ma non è chiaro se i registri in questione siano solo quelli automobilistico e aereo-navale o anche quelli regolati da normative speciali (ad es, registri del materiale rotabile, del materiale per determinate produzioni chimiche o militari, etc..)[14].
Posto che, per definizione, le banche erogano il credito con prudenza, si può immaginare che esse osserveranno con grande interesse l’evoluzione del quadro giuridico del pegno non possessorio, ma anche che lo utilizzeranno (almeno all’inizio) con la dovuta cautela.
D’altro canto, il pegno non possessorio si attaglia bene a determinati filoni dell’attività creditizia che, in teoria, in Italia possono essere ulteriormente sviluppati: se pensi, ad es, al credito garantito da collezioni di opere d’arte o di beni di lusso (orologi, gioielli, etc …).
A differenza del mondo Anglo-americano, nel nostro Paese tale filone ha ancora molte potenzialità inespresse, soprattutto se consideriamo l’enorme quantità di opere d’arte, e beni di lusso, che gravitano intorno al sistema Italiano[15]: l’utilizzo del pegno non possessorio può agevolare il rifinanziamento di (o attraverso) detti beni, con un beneficio complessivo per tutti gli interessati; conseguentemente, esso potrebbe svilupparsi con un certo agio e ritmo nel contesto delle attività di banca privata (o “private banking”).
In ultimo, ci si può attendere che il pegno mobiliare non possessorio possa avere una certa diffusione nelle relazioni di credito commerciale tra imprenditori: ad es., un fornitore potrà concedere più facilmente una dilazione di pagamento, se il rimborso a scadenza è assicurato da un pegno non possessorio; ancor meglio, un imprenditore potrà consegnare più serenamente una merce o un materiale ad un altro imprenditore, se questa merce o materiale, una volta entrata nel patrimonio di chi la riceve, viene assoggettata a pegno non possessorio in favore di chi l’ha venduta; il pegno in questione tutelerebbe invero costui dal rischio che i beni, tra il momento della consegna e quello del pagamento, vengano rivenduti ad un terzo di buona fede (verso cui il venditore non può vantare ragioni di credito), mentre il primo acquirente sparisce, o fallisce, dopo averne incassato il prezzo.
Le considerazioni che precedono cercano di offrire uno squarcio su determinati fattori di potenziale successo e diffusione del pegno mobiliare non possessorio; va da sé che un fattore critico sarà anche il buon funzionamento del relativo registro sotto il profilo tecnico-informatico e dell’accessibilità-fruibilità[16].
[1] F. Dotti e F. Seri, Pegno non possessorio, approvate le specifiche tecniche e la redazione delle domande, 2023, Il Sole 24 Ore (Norme e Tributi Plus), disponibile su <https://ntplusdiritto.ilsole24ore.com/art/pegno-non-possessorio-approvate-specifiche-tecniche-redazione-delle-domande>, M. Trentino e V. G. Daniele, Il pegno mobiliare non possessorio, ampliate le possibilità di accesso al credito, 2022, disponibile su <https://cms.law/it/ita/publication/il-pegno-mobiliare-non-possessorio-ampliate-le-possibilita-di-accesso-al-credito>.
[2] In materia, si segnalano, tra gli altri, a cura di Sara Landini e Nicola Lucifero, e con contributi di G. Berti De Marinis, A. Candian, I. Canfora, P. De Gioia Carabellese, F. di Marzio, R. Franco, S. Landini, N. Lucifero, S. Masini, M. Mauro, G. Morbidelli, M. Rosito, L. Russo, A. Sciaudone, Il Pegno Rotativo Non Possessorio in Agricoltura, Giappichelli Editore, 2023, nonché P. De Gioia Carabellese e S. Davini, Le Garanzie nel common law inglese e in Gran Bretagna, in una prospettiva finanziaria transnazionale, in Contratti, Gruppo 24 Ore, n. 2/2022, pag. 34 ss., che a sua volta richiama A. Chianale, G. Terlizzi, S. Campolattaro, M. Martelli, Le garanzie reali e personali, Giappichelli, 2018, pag. 204 ss., E. Gabrielli, Sulle garanzie rotative, Edizioni Scientifiche Italiane, Napoli, 1998, G.M.G. Presti, Il privilegio per i finanziamenti bancari a medio e lungo termine in favore delle imprese, in Banca borsa, tit. cred., 1995, I, 609 ss., M. Rescigno, Il privilegio per i finanziamenti bancari a medio e lungo termine a favore delle imprese con particolare riguardo alla rotatività del suo oggetto, in Banca borsa, tit. cred., 1999, I, 583 ss.; ID., Le garanzie “rotative” convenzionali: fattispecie e problemi di disciplina, in Banca borsa, tit. cred., 2001, I, 1 ss., A. Narducci, 2021, Il DM attuativo del pegno non possessorio, disponibile su <https://www.notaionarducci.it/marginalia-e-noterelle>, Rotondi, Il pegno dell’azienda, 1930, Rivista del diritto commerciale, pag. 798 ss., G. Stella, 2017.
[3] Qui si segnala il pegno non possessorio come strumento innovativo di garanzia, disponibile a: <https://iusinitinere.it>.
[4] Conformemente F. Dotti e F. Seri, nonché M. Trentino e V. G. Daniele, come sopra cit.
[5] Conformemente F. Dotti e F. Seri, nonché M. Trentino e V. G. Daniele, come sopra cit.
[6] Su cui vedi anche P. De Gioia Carabellese e S. Davini, op. cit.
[7] In questo senso, il pegno non possessorio rimane nella scia di quanto previsto per le c.d. garanzie finanziarie ex. D. Lgs. n. 170/2004, ma, rispetto a questa normativa, amplia ulteriormente le forme di aggressione diretta della garanzia da parte del creditore.
[8] Conformemente F. Dotti e F. Seri, opera cit.
[9] Vedi il provvedimento del 12 ottobre 2021 dell’Agenzia delle Entrate (Prot. 26734/2021), che ha approvato la nomenclatura delle categorie merceologiche dei beni, comprendendovi, di fatto, tutti i prodotti e strumenti inerenti e/o connessi all’attività di impresa, fatta eccezione per i beni mobili registrati.
[10] Vedi su questo G. Berti De Marinis, A. Candian, I. Canfora, P. De Gioia Carabellese, F. di Marzio, R. Franco, S. Landini, N. Lucifero, S. Masini, M. Mauro, G. Morbidelli, M. Rosito, L. Russo, A. Sciaudone, op. cit.
[11] In una logica di attualità economico-giuridica, vedi anche, F. Corradi, Agroalimentare, pegno non possessorio: un’opportunità per i finanziamenti alle imprese, in MAG di LC Publishing Group, n. 144 del 2020, con interviste, tra gli altri, a N. Lucifero e S. Davini, disponibile a: <https://legalcommunity.it>.
[12] Vedi su punto G. Bonomini, Analisi della Tecnologia Blockchain in Ambito Agroalimentare, 2022, disponibile a: <BONOMINI_GIORGIO.pdf (unipd.it)>
[13] Vedi P. De Gioia Carabellese e S. Davini, op. cit. Si segnala inoltre che i beni oggetto del privilegio speciale bancario non possono essere oggetto, al contempo, del pegno non-possessorio, con la conseguenza che, in caso di conflitto, il primo prevarrebbe sul secondo.
[14] Anche il privilegio speciale bancario non può essere costituito su beni mobili registrati, e, nella pratica viva degli affari, è stato talvolta iscritto su beni quali i locomotori: se ne potrebbe quindi dedurre che questo tipo di materiale (rotabile) può essere oggetto anche del pegno non-possessorio, ma, in assenza di chiarimenti ufficiali, ad oggi la questione rimane aperta.
[15] Vedi anche sul punto S. Segnalini, Arte a garanzia dei finanziamenti, 2018: <https://www.piselliandpartners.com/news-di-settore/arte-a-garanzia-di-finanziamenti>.
[16] Conformemente, F. Dotti e F. Seri, come sopra cit.