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Giurisprudenza

Opposizione all’omologazione del concordato: legittimazione del socio

13 Febbraio 2023

Fabrizio Bonato

Cassazione Civile, Sez. I, 24 ottobre 2022, n. 31402 – Pres. Cristiano, Rel. Zuliani

Di cosa si parla in questo articolo

Con il provvedimento in commento, la Corte di Cassazione ha occasione di prendere posizione, nonché chiarire meglio una propria – per taluni versi fraintesa – interpretazione, in merito all’interesse del socio di società fallita ad opporsi all’omologazione di concordato fallimentare e a proporre reclamo presso la Corte d’Appello avverso il rigetto di tale opposizione.

Nel caso di specie, la Suprema Corte fonda la propria decisione di cassare la sentenza su due differenti aspetti.

In primo luogo, si afferma, il giudice di secondo grado avrebbe errato nell’interpretazione delle eccezioni sollevate dalla convenuta in appello (i.e., il soggetto che aveva proposto il concordato fallimentare): a fronte di un’eccezione di mancanza di interesse a reclamare, il giudice avrebbe infatti fondato la propria decisione sul – differente – tema dell’interesse ad agire, peraltro già risolto dal Tribunale nel senso della sua sussistenza.

Oltre alla tematica puramente processuale, tuttavia, nella pronuncia in commento la Corte di Cassazione ha occasione di occuparsi altresì del relativo e sotteso problema sostanziale: considerato che l’art. 129, comma 2, l.fall. afferma che l’opposizione alla proposta di concordato fallimentare può essere presentata da qualsiasi “interessato”, rientra il socio della società fallita in tale nozione?

Sul punto, la Corte di Cassazione afferma che si tratta in sostanza di una valutazione da effettuare caso per caso, tenuto conto che la mera posizione di socio della società fallita non è sufficiente da sola a dimostrare la qualità di soggetto interessato ad opporsi all’omologazione del concordato fallimentare.

Tuttavia, nel caso di specie, l’opposizione all’omologazione è incentrata sulla doglianza secondo cui, a fronte di una limitazione degli impegni finanziari da parte del proponente, a valle della liquidazione dell’attivo residuerebbe un valore della partecipazione: pertanto, l’argomentazione fondamentale dell’opposizione risulta essere la salvaguardia del valore residui della partecipazione sociale.

Alla luce di quanto sopra, secondo la Corte ricorrono i due elementi che caratterizzano la qualità di “interessato” ai fini della legittimazione all’opposizione all’omologa del concordato fallimentare: da un lato la qualità di socio integra infatti una “situazione giuridica” e, dall’altro lato, l’interesse alla conservazione del valore economico della partecipazione sociale costituisce un “risultato utile”.

Coerentemente con le suesposte argomentazioni, la Corte di Cassazione giunge dunque a confermare il principio di diritto formulato dalla precedente giurisprudenza, secondo cui “l’azionista non è legittimato a proporre opposizione, ai sensi dell’art. 129 legge fall., all’omologazione del concordato fallimentare … a meno che non prospetti la concreta incidenza negativa che la soluzione offerta, rispetto al fallimento, determina sul suo interesse sostanziale a realizzare, attraverso la liquidazione, il valore della partecipazione”.

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