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Giurisprudenza

Contratto di mutuo: natura unitaria e prescrizione

14 Febbraio 2023

Cassazione Civile, Sez. III, 10 febbraio 2023, n. 4232 – Pres. Frasca, Rel. Condello

Di cosa si parla in questo articolo

Con ordinanza n. 4232 del 10 febbraio 2023 la Corte di Cassazione (Pres. Frasca, Rel. Condello), ha ribadito alcuni consolidati principi in materia di contratto di mutuo e regime di prescrizione.

La natura unitaria del contratto di mutuo e la decorrenza della prescrizione

Anzitutto, nel contratto di mutuo il pagamento delle rate configura un’obbligazione unica ed il relativo debito non può considerarsi scaduto prima della scadenza dell’ultima rata. Pertanto, il momento da cui decorre la prescrizione deve essere individuato con riferimento alla scadenza dell’ultima rata del mutuo (Cass. 2004/2301; 2010/19291; 2011/17798).

Il mutuo è infatti un contratto in cui la restituzione del capitale mutuato e l’inerente dovere costituiscono l’effetto del contratto e, al contempo, la causa di estinzione.

La differita restituzione del capitale conferisce al mutuo il carattere di contratto di durata e le diverse rate non costituiscono obbligazioni autonome e distinte, ma l’adempimento frazionato di un’unica obbligazione.

Un mutuo in cui l’obbligazione di restituzione non fosse differita nel tempo sarebbe economicamente inconcepibile e inutile per il mutuatario che, essendo autorizzato a consumare la cosa mutuata, non sarebbe in grado di restituire l’equivalente immediatamente.

Il mutuatario può adempiere l’obbligazione di restituzione in una sola soluzione o in più rate, ma la rateizzazione non implica l’esistenza di obbligazioni autonome e distinte, poiché le diverse rate costituiscono l’adempimento frazionato di un’unica obbligazione restitutoria.

Il fatto che il debito sia frazionato in rate non modifica la natura unitaria del contratto di mutuo. Pertanto, non esistono tante prescrizioni quante sono le rate del mutuo, ma un unico termine di prescrizione decennale che decorre non dalla scadenza delle singole rate, ma dalla scadenza dell’ultima rata.

Regime di prescrizione degli interessi

L’unicità del debito contratto non determina il frazionamento di esso neanche con riferimento agli interessi previsti nel piano di ammortamento che del finanziamento costituiscono il corrispettivo, o agli interessi moratori, fondati sul presupposto dell’inadempimento, cosicché non opera la prescrizione quinquennale di cui all’art. 2948, n. 4, cod. civ. (Cass. 1994/1110, 2002/12707, 2013/18915).

La norma prevede che il debitore sia liberato dalle prestazioni periodiche scadute, ovvero quelle che devono essere effettuate più volte all’anno o in periodi più brevi. Questo criterio non si applica invece al debito unico rateizzato in più pagamenti periodici.

Pertanto, se gli interessi sono inclusi nei pagamenti rateali, il debito di interessi segue la stessa causa del debito principale e quindi non è soggetto alla prescrizione quinquennale.

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