L’EBA ha aggiornato alcune delle sue Q&A sui fondi propri e sulle passività ammissibili per garantire la coerenza con la bozza finale di norme tecniche di regolamentazione (RTS) sui fondi propri e sulle passività ammissibili presentata alla Commissione europea nel maggio 2021.
Sebbene questi ultimi non siano ancora stati adottati in via definitiva, l’EBA ha ritenuto importante fornire fin d’ora chiarezza agli istituti e ai partecipanti al mercato su alcuni aspetti indiscussi relativi agli RTS che sono particolarmente rilevanti per la loro attuazione pratica del regolamento sui requisiti patrimoniali (CRR) e degli RTS.
In particolare, l’EBA ha aggiornato la Q&A 2017_3277 sulla nozione di “sufficiente certezza” che riguarda il momento in cui un ente deve dedurre dai propri fondi gli importi per i quali ha ricevuto un’autorizzazione preventiva dall’autorità competente.
L’EBA ha modificato la Q&A come segue: quando si esercita un’opzione di acquisto contenuta nei termini e nelle condizioni di uno strumento, si ritiene che esista una sufficiente certezza solo al momento dell’annuncio dell’acquisto ai detentori dello strumento e la corrispondente detrazione avrà luogo solo in quel momento.
L’approccio rivisto ha beneficiato di scambi con gli operatori di mercato e si ritiene che porti maggiore chiarezza e convergenza nelle pratiche esistenti.
Inoltre, la nuova Q&A estende l’ambito di applicazione del trattamento agli strumenti di passività ammissibili.
L’EBA ha inoltre aggiornato altre Q&A esistenti con l’obiettivo di estendere alle passività ammissibili il trattamento inizialmente applicato agli strumenti di fondi propri.
Ciò è coerente con l’approccio annunciato in occasione della pubblicazione della bozza finale degli RTS sui fondi propri e sulle passività ammissibili e ricorda l’importanza del regime di autorizzazione preventiva per le passività ammissibili, che persegue gli stessi imperativi del regime di autorizzazione per i fondi propri.