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Giurisprudenza

Accordo di composizione della crisi da sovraindebitamento: i creditori ipotecari

20 Febbraio 2023

Cassazione Civile, Sez. I, 14 febbraio 2023, n. 4613 – Pres. Cristiano, Rel. Zuliani

Di cosa si parla in questo articolo

Con Ordinanza n. 4613 del 14 febbraio 2023, la Cassazione (Pres. Cristiano, Rel. Zuliani) ha affermato il seguente principio in materia di presupposti di ammissibilità dell’accordo di composizione della crisi da sovraindebitamento.

In particolare, la Cassazione si sofferma sul disposto dell’art. 7, comma 1, secondo periodo, della legge n. 3 del 2012, secondo cui, in materia di accordo di composizione delle crisi da sovraindebitamento, i crediti muniti di privilegio, pegno o ipoteca possono non essere soddisfatti integralmente, allorché ne sia assicurato il pagamento in misura non inferiore a quella realizzabile, in ragione della collocazione preferenziale sul ricavato in caso di liquidazione, avuto riguardo al valore di mercato attribuibile ai beni o ai diritti sui quali insiste la causa di prelazione, come attestato dagli organismi di composizione della crisi.

Con la presente Ordinanza la Cassazione afferma il principio secondo cui:

Al fine dell’accertamento del requisito di ammissibilità che al creditore ipotecario sia assicurato il pagamento in misura non inferiore a quella realizzabile in caso di liquidazione, di cui all’art. 7, comma 1, secondo periodo, della legge n. 3 del 2012, il confronto tra quanto offerto al creditore ipotecario con la proposta d’accordo e quanto da lui realizzabile in caso di liquidazione deve essere svolto tenendo conto anche del valore dei diritti che, seppure alienati dal debitore, potrebbero ancora essere aggrediti dal creditore ipotecario per soddisfare il suo credito, il quale perderebbe invece tale potere in caso di omologazione dell’accordo.

Nel caso di specie, il debitore ha presentato un ricorso per l’omologazione di un accordo di composizione della crisi da sovraindebitamento proposto ai suoi creditori per risolvere la crisi da sovraindebitamento in cui si è trovato a causa delle obbligazioni assunte in qualità di garante dei debiti di una società commerciale.

Pur se approvata dalla maggioranza del 63,09% dei crediti, il giudice delegato ha negato l’omologazione a fronte dell’opposizione di due creditori ipotecari rispetto alla donazione della nuda proprietà di un immobile ad uso abitativo alle figlie del debitore.

Come ricordato dalla Cassazione, l’esdebitazione comporta per il creditore ipotecario la perdita di una parte del credito e, di conseguenza, anche del potere di soddisfarsi, in riferimento alla parte in eccesso rispetto all’oggetto della proposta di composizione, sul bene di un terzo acquirente, che non è un coobbligato né un debitore del creditore ipotecario.

Rispetto al terzo acquirente, non può essere quindi applicata la conservazione dei diritti verso i coobbligati prevista dall’articolo 11, comma 3, della legge n. 3 del 2012.

In tal senso, l’omologazione dell’accordo di composizione della crisi da sovraindebitamento impedirebbe al creditore ipotecario di agire ulteriormente in sede esecutiva nei confronti delle terze proprietarie.

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