L’EBA ha aggiornato il proprio Single Rulebook con chiarimenti relativi al regime del Regolamento (UE) n. 575/2013 sui requisiti prudenziali per gli enti creditizi e le imprese di investimento (CRR) come modificato dal Regolamento (EU)2019/876 (CRR II) per quanto riguarda le operazioni di reverse repo.
La nuova Q&A risponde al seguente quesito: Quando la garanzia ricevuta tramite un reverse repo è stata venduta a titolo definitivo, quale dovrebbe essere la durata dell’impegno?
Sul punto, evidenzia l’EBA, poiché la scadenza dell’operazione di reverse repo è subordinata alla restituzione della garanzia che non è più detenuta dall’ente, l’operazione di acquisto dovrebbe essere considerata gravata per la durata della vita residua dell’operazione stessa.
Ciò deriva dall’analogia con l’articolo 428 sept. 5 del Regolamento (UE) 2013/575, come modificato dal Regolamento (UE) 2019/876, che prevede l’applicazione del trattamento di gravame alla transazione attraverso la quale un’attività è originata e dove l’attività è stata riutilizzata o reimpiegata e dove tale attività è contabilizzata fuori bilancio.