Con Ordinanza n. 5834 del 27 febbraio 2023, la Corte di Cassazione si è espressa in merito all’onere della prova sui presupposti dell’impignorabilità dei beni costituiti in fondo patrimoniale.
In particolare, evidenzia la Cassazione, per quanto riguarda l’onere della prova dei presupposti dell’impignorabilità dei beni costituiti in fondo patrimoniale, grava in capo al debitore opponente che intende avvalersene l’onere di dimostrare non solo la regolare costituzione del fondo patrimoniale, e della sua opponibilità al creditore procedente, ma anche la circostanza che il debito sia stato contratto per scopi estranei alle necessità familiari, avuto riguardo al fatto generatore dell’obbligazione e a prescindere dalla natura della stessa.
Pertanto, continua la Cassazione, i beni costituiti in fondo patrimoniale non potranno essere sottratti all’azione esecutiva dei creditori quando lo scopo perseguito nell’obbligarsi non era quello di soddisfare i bisogni della famiglia.
La giurisprudenza della Corte di Cassazione ha individuato il criterio identificativo dei crediti che possono essere realizzati esecutivamente sui beni conferiti nel fondo, che va ricercato non già nella natura delle obbligazioni, ma nella relazione esistente tra il fatto generatore di esse e i bisogni della famiglia.
Non assume pertanto rilievo la natura del credito di cui all’atto impositivo
Alla luce dei superiori principi la CTR ha erroneamente gravato l’Agenzia dell’onere di provare l’aggredibilità del bene, mentre spettava al debitore fornire la prova sia dell’estraneità ai bisogni della famiglia del debito, sia che tale estraneità fosse conosciuta dal creditore.