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Standard tecnici e le linee guida EBA sulla metodologia e la divulgazione per le istituzioni a rilevanza sistemica globale

6 Giugno 2014
Di cosa si parla in questo articolo

L’Autorità Bancaria Europea ha pubblicato il 5 giugno la bozza finale degli standard tecnici regolamentari (Regulatory Technical Standards, RTS) sulle metodologie per identificare le istituzioni a rilevanza sistemica globale (G-SIIs), la bozza finale degli standard tecnici implementativi sulle regole specifiche di divulgazione applicabili alle G-SIIs, e le linee guida definitive relative alla specifiche regole di divulgazione per le istituzioni di rilevanti dimensioni.

L’identificazione delle G-SIIs in Europa è allineata al quadro definito dal Financial Stability Board e sviluppato dal Comitato di Basilea sulla Vigilanza bancaria.

La direttiva CRD IV richiede alle G-SIIs di detenere un più elevato livello di capitale al fine di contenere i rischi che espongono al sistema finanziario nonché l’impatto di loro possibili fallimenti suititoli sovrani e sui contribuenti, il c.d. “ ‘too big to fail”.

Il final draft RTSdefinisce una metodologia armonizzata per identificare le G-Slls in Europa, determinando i rispettivi adeguati livelli di capitale.

I final draft ITSdefiniscono dei requisiti uniformi per la divulgazione dei valori utilizzati durante l’identificazione e il processo di scoring delle G-Slls.

Infine, al fine di ulteriormente aumentare la trasparenza nel processo di identificazione, le Linee Guida definitive stabiliscono che non solo le G-Slls ma anche altre istituzioni di grande dimensione – con esposizioni globali di almeno 200 miliardi di euro – possano essere soggette ai medesimi requisiti di divulgazione previsti per le G-Slls.

L’EBA avrà il compito di centralizzare tale processo di divulgazione attraverso l’implementazione di una piattaforma per la ricezione di dati aggregati.

L’identificazione di unaG-SII, che comporterà un più alto livello di capitale, entrerà in vigore nel Gennaio 2015 e il livello di capitale più alto sarà applicato un anno dopo la pubblicazione, da parte dell’Autorità competente in ogni stato membro, dei risultati di scoring della banca al fine di consentire un sufficiente periodo per allineare il nuovo requisito del buffer.

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