Con Ordinanza n. 6255 del 2 marzo 2023, la Corte di Cassazione si è espressa sulla differenza tra transazione novativa e transazione conservativa nei contratti bancari.
Se un cliente ha un contratto di gestione titoli con una banca, ma il contratto è stato stipulato verbalmente senza una forma scritta, allora la banca può sanare la situazione solo attraverso una transazione novativa.
Questo perché, in assenza di una forma scritta, qualsiasi accordo successivo che abbia solo una natura conservativa (cioè che non modifichi sostanzialmente le condizioni del contratto originale) sarebbe nullo.
La transazione novativa è un tipo di accordo che viene raggiunto dalle parti al fine di disciplinare completamente il nuovo rapporto negoziale.
Questo accordo si configura come un contratto estintivo e costitutivo di obbligazioni, e si caratterizza per la volontà delle parti di far sorgere un diverso rapporto obbligatorio in sostituzione di quello precedente.
Ciò comporta la creazione di nuove ed autonome situazioni giuridiche.
Un elemento essenziale di questo contratto, oltre ai soggetti e alla causa, è l'”animus novandi“.
Questo animus può anche risultare in modo implicito, dal momento che l’efficacia novativa della transazione presuppone una situazione di oggettiva incompatibilità tra il rapporto preesistente e quello originato dall’accordo transattivo. In tal modo, le obbligazioni reciprocamente assunte dalle parti debbono ritenersi sostanzialmente diverse da quelle preesistenti.
Ciò implica che, al di fuori dell’ipotesi in cui sussista un’espressa manifestazione di volontà in tal senso, il suo accertamento richiede una verifica in ordine all’intento delle parti di addivenire, nella composizione del rapporto litigioso, alla costituzione di un nuovo rapporto, fonte di nuove ed autonome situazioni, destinate a sostituirsi a quelle preesistenti.
D’altra parte, la transazione conservativa viene utilizzata quando le parti vogliono apportare solo modifiche quantitative ad una situazione già in atto, regolando il preesistente rapporto mediante reciproche concessioni. In questo caso, si cerca di raggiungere un regolamento di interessi sulla base di un “quid medium” tra le prospettazioni iniziali.
Questa tipologia di transazione non implica la creazione di nuove situazioni giuridiche autonome, ma si limita a regolare il rapporto preesistente.
La distinzione tra transazione novativa e conservativa è di grande importanza ai fini dell’applicazione dell’art. 1972 c.c. In particolare, la transazione novativa che interviene su un titolo nullo è sanzionata con la nullità solo se relativa a un contratto illecito, mentre è annullabile negli altri casi.
Tuttavia, il vizio del negozio può essere fatto valere soltanto dalla parte che ha ignorato la causa di invalidità.
D’altra parte, la transazione conservativa riguardante l’esecuzione o gli effetti di un negozio nullo è sempre affetta da nullità, ancorché le parti ne abbiano trattato, perché essa regola il rapporto congiuntamente al titolo contrattuale invalido e non in sostituzione di questo.
In ogni caso, la scelta tra una transazione novativa e una conservativa dipende dalle circostanze specifiche del caso, e va valutata attentamente dalle parti coinvolte.