WEBINAR / 30 Gennaio
Rappresentante designato nelle società quotate alla luce della Legge Capitali


Impatti per le assemblee 2025

ZOOM MEETING
Offerte per iscrizioni entro il 10/01


WEBINAR / 30 Gennaio
Rappresentante designato nelle società quotate alla luce della Legge Capitali
www.dirittobancario.it
Flash News

MiFID III: il testo approvato dal Parlamento europeo

3 Marzo 2023
Di cosa si parla in questo articolo

Il Parlamento dell’Unione europea ha pubblicato la propria posizione riguardo alle modifiche del Regolamento (UE) n. 600/2014 sui mercati degli strumenti finanziari (MiFIR) e della Direttiva 2014/65/UE relativa ai mercati degli strumenti finanziari (MiFID II) con l’obiettivo di rivedere l’attuale quadro normativo verso una nuova versione, la cosiddetta MiFID III.

Questo riesame mira a migliorare diversi aspetti, tra cui la trasparenza e la disponibilità dei dati di mercato, la parità di condizioni tra le diverse sedi di esecuzione e l’infrastruttura di mercato dell’UE per garantirne la competitività a livello internazionale.

Per raggiungere questi obiettivi, la MiFID III suggerisce di creare una banca dati centralizzata o un modo consolidato di pubblicazione che consenta l’accesso ai dati di mercato relativi alle sedi di negoziazione, agli internalizzatori sistematici e ai dispositivi di pubblicazione autorizzati in tutta l’UE in modo consolidato.

Inoltre, i fornitori di un sistema consolidato di pubblicazione (CTP) saranno tenuti a comunicare dati affidabili quasi in tempo reale riguardanti le operazioni eseguite insieme alle migliori offerte di acquisto e vendita al momento della negoziazione specifica per quanto riguarda l’Europa e i mercati più competitivi.

La MiFID III affronta anche la complessità e l’onerosità del sistema di dark trading e fornisce chiarimenti su come limitarne l’utilizzo.

Vengono inoltre introdotte norme per garantire un adeguato livello di trasparenza, ad esempio modificando i tempi di differimento per la dimensione e il profilo di liquidità delle operazioni in obbligazioni, prodotti strutturati e quote di emissione.

Per i derivati OTC, invece, la durata dei differimenti dovrebbe essere regolata su una base più flessibile, in quanto solo dati di mercato idonei possono specificare l’adeguatezza di ciascun periodo.

Inoltre, vengono rafforzate alcune norme relative alle imprese di investimento che negoziano per conto proprio per supportare la fornitura di liquidità al mercato anche in condizioni di stress.

Di cosa si parla in questo articolo

WEBINAR / 30 Gennaio
Rappresentante designato nelle società quotate alla luce della Legge Capitali


Impatti per le assemblee 2025

ZOOM MEETING
Offerte per iscrizioni entro il 10/01


WEBINAR / 16 Gennaio
Value for money: nuova metodologia dei benchmark


Metodologia EIOPA 7 ottobre 2024 per prodotti unit-linked e ibridi

ZOOM MEETING
Offerte per iscrizioni entro il 13/12

Iscriviti alla nostra Newsletter