Con risposta n. 225/2023, l’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in merito alle comunicazioni obbligatorie all’anagrafe tributaria previste per gli operatori finanziari.
Il decreto del Presidente della Repubblica del 29 settembre 1973, n. 605, stabilisce che gli operatori finanziari, tra cui banche, Poste italiane Spa, intermediari finanziari, imprese di investimento, organismi di investimento collettivo del risparmio e società di gestione del risparmio, devono rilevare e conservare i dati identificativi, inclusi i codici fiscali, di tutti i soggetti che intrattengono con loro qualsiasi rapporto o effettuano operazioni di natura finanziaria per conto proprio o per conto di terzi, ad eccezione delle operazioni tramite bollettino di conto corrente postale per un importo unitario inferiore a 1.500 euro.
Gli operatori finanziari devono comunicare all’anagrafe tributaria l’esistenza dei rapporti e delle operazioni finanziarie al di fuori di un rapporto continuativo, nonché la natura degli stessi, archiviando i dati anagrafici dei titolari e dei soggetti coinvolti, compreso il codice fiscale.
Il decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, come modificato dalla legge di conversione 22 dicembre 2011, n. 214, prevede che gli operatori finanziari sono obbligati a comunicare periodicamente all’anagrafe tributaria le movimentazioni che hanno interessato i rapporti, nonché qualsiasi informazione relativa a tali rapporti necessaria per i controlli fiscali.
Il termine “rapporto” si riferisce a tutte le attività aventi carattere continuativo che possono essere esercitate dagli intermediari finanziari, ovvero ai servizi offerti continuativamente al cliente, instaurando con quest’ultimo un “complesso di scambio” all’interno di una forma contrattuale specifica e durevole nel tempo.
L’oggetto della comunicazione da parte degli operatori finanziari sono, in generale, i rapporti intrattenuti direttamente con il cliente e formalizzati contrattualmente, elencati nell’apposita tabella.