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OICR: RTS per il calcolo degli importi delle esposizioni ponderati per il rischio

9 Marzo 2023
Di cosa si parla in questo articolo

Pubblicato in Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea del 9 marzo 2023, il Regolamento delegato (UE) 2023/511 della Commissione del 24 novembre 2022 che integra il regolamento (UE) n. 575/2013 (CRR) per quanto riguarda gli RTS per il calcolo degli importi delle esposizioni ponderati per il rischio di organismi di investimento collettivo (OICR) nell’ambito del metodo basato sul regolamento di gestione.

Nel caso in cui il regolamento di gestione dell’OICR non escluda che il sottostante di una posizione in derivati dell’OICR costituisca un’esposizione in bilancio o fuori bilancio, ma non sia noto il valore dell’esposizione oppure, nel caso delle esposizioni fuori bilancio, non sia nota la percentuale applicabile, gli enti utilizzano l’intero importo nozionale della posizione in derivati come valore dell’esposizione per il calcolo degli importi delle esposizioni ponderati per il rischio.

Nel caso in cui l’importo nozionale delle posizioni in derivati non sia noto, gli enti utilizzano una stima prudente basata sull’importo nozionale massimo dei derivati consentito dal regolamento di gestione dell’OICR.

Per quanto riguarda il calcolo del valore dell’esposizione per il rischio di controparte di un insieme di attività soggette a compensazione, ovvero la somma degli importi nozionali dei derivati rientranti in tale insieme, se non è possibile calcolare il costo di sostituzione o l’esposizione potenziale futura dell’insieme di attività soggette a compensazione, gli enti utilizzano una stima basata sulla somma degli importi nozionali di tutti i derivati rientranti nell’insieme di attività soggette a compensazione, moltiplicata per un fattore di 0,15 volte.

Infine, nel caso in cui non sia possibile accertare gli insiemi di attività soggette a compensazione pertinenti per un determinato tipo di derivato nell’OICR, gli enti presumono che l’OICR abbia stipulato un singolo derivato con l’importo nozionale massimo consentito dal regolamento di gestione per quel tipo di derivato.

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

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