WEBINAR / 16 Gennaio
Value for money: nuova metodologia dei benchmark


Metodologia EIOPA 7 ottobre 2024 per prodotti unit-linked e ibridi

ZOOM MEETING
Offerte per iscrizioni entro il 13/12


WEBINAR / 16 Gennaio
Value for money: nuova metodologia EIOPA dei benchmark
www.dirittobancario.it
Giurisprudenza

Adeguatezza, appropriatezza e profilatura: ACF sui titoli illiquidi

9 Marzo 2023

Collegio ACF, 08 marzo 2023, n. 6391 – Pres. Barbuzzi, Rel. Esposito

Di cosa si parla in questo articolo

La controversia sottoposta alla cognizione dell’Arbitro per le controversie finanziarie (ACF) concerne il tema del non corretto adempimento, da parte dell’intermediario, degli obblighi inerenti alla prestazione di un servizio di investimento, in particolare sotto il profilo dell’osservanza dei doveri di informazione e delle regole in tema di profilatura, adeguatezza e appropriatezza degli investimenti.

Il Ricorrente contesta alla Banca di essere stato sollecitato ad acquistare le azioni di diretta emissione in assenza di ogni informativa in merito alla rischiosità effettiva del titolo, anche con riguardo alla sua illiquidità.

Anzi, nel corso del tempo, l’Intermediario aveva inviato periodicamente lettere ai soci fornendo rassicurazioni in merito alla “bontà, stabilità, liquidità delle azioni”, nonché rappresentato che la clientela avrebbe potuto disporre in “qualsiasi momento” la vendita delle azioni che, in caso di necessità, sarebbero state riacquistate dallo stesso intermediario; in realtà, le richieste di liquidazione delle azioni, nonostante il loro prezzo fosse crollato, sono invece rimaste inevase.

Il Ricorrente rappresenta, inoltre, che, nel corso degli anni, sono stati raccolti diversi questionari MiFID, dal contenuto però incoerente rispetto alla sua reale situazione; in particolare, nel questionario del 2012 gli veniva assegnato arbitrariamente un profilo di conoscenza medio-alto e un profilo di tolleranza al rischio molto alto.

In proposito viene ulteriormente evidenziato come l’obiettivo del Ricorrente – ben noto alla Banca – fosse quello di proteggere il proprio capitale, impiegandolo al più in strumenti di investimento a basso rischio.

Secondo il Ricorrente, inoltre, la sua pregressa operatività finanziaria (in precedenza non aveva mai investito in azioni illiquide, neppure di altri intermediari), il titolo di studio posseduti (diploma tecnico) e il lavoro svolto (impiegato tecnico, ora in pensione) avrebbero dovuto far desistere l’Intermediario dal proporgli un simile investimento ad elevato rischio e dal mettere in atto strategie commerciali aggressive, in spregio a qualsivoglia regola volta alla differenziazione del portafoglio e senza fornire alcuna avvertenza in merito alla reale inadeguatezza/inappropriatezza degli investimenti.

Il Ricorrente aggiunge, infine, che non gli sarebbe mai stata fornita copia del contratto di intermediazione finanziaria, né in sede di acquisto delle azioni, né tantomeno in seguito alla specifica richiesta formulata nel sopra citato reclamo del maggio 2022.

In presenza di violazione di obblighi di condotta posti in capo agli intermediari dalla legge o dal contratto quadro, non ricorrono i presupposti per accertare, neppure in via incidentale, la risoluzione dell’operazione di investimento; ciò in quanto gli inadempimenti dell’intermediario agli obblighi di informazione sebbene condizionino le scelte di investimento del cliente, tuttavia, si collocano “in un momento antecedente alla singola operazione di acquisto e dunque non possono operare come causa di risoluzione delle stesse ai sensi dell’art. 1453 c.c., tale rimedio presupponendo che l’inadempimento che vi da causa inerisca direttamente al rapporto contrattale che si vorrebbe risolvere, e non a un rapporto diverso, ancorché a esso in una certo senso presupposto” (decisione n. 3486, cit.).

Tutto ciò anzitutto rilevato, è avviso del Collegio ACF che il ricorso vada accolto sotto il profilo risarcitorio, risultando fondate le doglianze relative all’inadempimento degli obblighi di informazione preventiva sulle caratteristiche dello strumento finanziario.

Non risulta, infatti, che l’Intermediario abbia adempiuto agli obblighi di informazione attiva, assicurandosi che il cliente, all’atto degli investimenti, fosse effettivamente consapevole delle implicazioni in termini di rischio scaturenti dall’operatività controversa.

Sono, infatti, presenti in atti unicamente i moduli d’ordine del 30 ottobre e del 18 dicembre 2012, privi però di informazioni esaustive sulle caratteristiche dei titoli e sul loro grado di rischio, limitandosi laconicamente a dare atto della situazione di conflitto di interessi in cui versava la Banca.

Non consta, inoltre, che al Ricorrente sia stata consegnata la scheda prodotto relativa alle azioni o ulteriore documentazione informativa.

Quanto all’eccepita inadeguatezza/inappropriatezza degli investimenti l’ACF osserva quanto segue.

Dagli atti risulta che gli investimenti in lite sono stati consigliati dalla Banca, che li aveva ritenuti adeguati al profilo del cliente.

E tuttavia, dal questionario MiFID del 30 ottobre 2012 – peraltro riferito anche ad altro soggetto (la coniuge), secondo una prassi costantemente stigmatizzata da questo Collegio perché inidonea a cogliere le caratteristiche dei singoli investitori – il Ricorrente aveva ivi dichiarato di:

  • voler perseguire un obiettivo di “Crescita moderata del capitale”, di essere disposto ad accettare un “Rischio medio” e di avere un orizzonte temporale di riferimento al 10% di breve periodo (fino ad 1 anno), al 40% di medio periodo (tra 1 e 5 anni) e al 50% di lungo periodo (oltre i 5 anni);
  • avere un titolo di studio “Fino al diploma di scuola media superiore”, di non aver acquisito competenze specifiche in ambito finanziario in ragione della propria attività professionale, di aver operato negli ultimi due anni con una frequenza di “circa una volta al mese/trimestre” per un importo di “meno di € 25.000” per singola operazione;
  • avere un reddito derivante da pensione superiore ai € 30.000,00 e che eventuali perdite consistenti dei suoi investimenti finanziari l’avrebbero messo “in difficoltà rispetto alla capacità di far fronte ad impegni finanziari futuri”.

All’esito di tali risposte, al Ricorrente è stato, tuttavia, inopinatamente attribuito un profilo sintetico di rischio “Molto-alto” che risulta all’evidenza sovradimensionato rispetto a quanto dichiarato in sede di profilatura.

Anche il grado di conoscenza ed esperienza di tipo “Medio alto”, assegnato al Ricorrente ad esito del questionario, non collima con quanto emergente dalle singole risposte (conoscenza ed esperienza passata soltanto su alcuni strumenti finanziari, modesto titolo di studio e professione non attinente alla materia finanziaria), né trova piena rispondenza nelle risultanze in atti.

Conclusivamente il Collegio ACF ritiene che il portafoglio del Ricorrente, composto esclusivamente da un investimento in un fondo azionario e, per la restante parte, da azioni della Banca (un portafoglio, pertanto, per nulla diversificato), il basso grado di scolarizzazione del cliente e il fatto che il suo impiego lavorativo precedente al pensionamento fosse estraneo al mondo economico-finanziario, la sua modesta operatività e la non elevata capacità finanziaria siano tutti elementi che conducono univocamente ad escludere che gli investimenti controversi fossero adeguati al profilo di investitore di Parte Ricorrente.

Di cosa si parla in questo articolo

WEBINAR / 16 Gennaio
Value for money: nuova metodologia dei benchmark


Metodologia EIOPA 7 ottobre 2024 per prodotti unit-linked e ibridi

ZOOM MEETING
Offerte per iscrizioni entro il 13/12

Iscriviti alla nostra Newsletter