Con Ordinanza n. 7288 del 13 marzo 2023, la Cassazione si è espressa sugli obblighi informativi sussistenti in capo all’intermediario nella prestazione di servizi di investimento e sulla presunzione del danno nel caso di loro omissione.
Nel caso di specie i motivi di ricorso sono tutti relativi al preteso inadempimento, da parte del promotore finanziario e della banca, ai propri obblighi informativi ed alla scelta di un investimento ritenuto non adeguato alla propensione al rischio del cliente, per di più in relazione allo sviluppo del rapporto nel corso del tempo e non solamente quanto alle ultime scelte.
In particolare, evidenzia la Cassazione, in tema di intermediazione finanziaria, grava sull’intermediario, ai sensi dell’art. 23, comma 6, del d.lgs. n. 58 del 1998, provare di aver agito con la specifica diligenza richiesta e, dunque, dimostrare di avere correttamente informato i clienti sulla natura, i rischi e le implicazioni della specifica operazione relativa ai titoli mobiliari oggetto di investimento, risultando irrilevante, al fine di andare esente da responsabilità, una valutazione di adeguatezza dell’operazione, posto che l’inosservanza dei doveri informativi da parte dell’intermediario è fattore di disorientamento dell’investitore, che condiziona le sue scelte di investimento.
Inoltre, la giurisprudenza della Cassazione pone una presunzione di danno conseguente all’omissione di obblighi informativi al cliente, con ciò spostando l’onere della prova in relazione all’adempimento degli obblighi di informazione sulla banca investitrice, la quale è tenuta ad una dimostrazione specifica di aver ottemperato a tutti gli obblighi informativi prescritti dalla legge e dai regolamenti di settore.