Con Comunicazione 26 giugno 2020 n. 26 l’Organismo per la gestione degli Elenchi degli Agenti in attività finanziaria e dei Mediatori creditizi (OAM) ha fornito chiarimenti in merito al ruolo degli intermediari del credito nell’ambito della revoca del consenso al trattamento dei dati personali da parte del cliente nelle operazioni di estinzione anticipata e rinnovo di finanziamenti contro cessione del quinto dello stipendio e/o della pensione.
In particolare, l’OAM ha sottolineato come le comunicazioni del soggetto finanziatore con cui è estinto il finanziamento devono essere inviate direttamente al cliente fino alla chiusura del rapporto. A tutela del consumatore, quindi, non è possibile, quando si propone l’estinzione anticipata, imporre né suggerire al cliente modalità di trasmissione dei conteggi estintivi che lo escludano dal rapporto con il soggetto finanziatore.
Vanno, inoltre, sempre precisate al cliente, in forma chiara ed espressa, le conseguenze di una sua eventuale revoca al consenso al trattamento dati a fini commerciali. Solo una corretta e completa informazione che accompagna le proposte di rinnovo della cessione del V può infatti garantire la libera scelta del consumatore che intenda estinguere anticipatamente il proprio debito.