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Imputazione temporale delle sopravvenienze attive derivanti da sentenza

23 Marzo 2023
Di cosa si parla in questo articolo

Con la Risposta n. 264/2023, l’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti sulla corretta imputazione temporale di componenti positive (sopravvenienze attive) derivante dallo stralcio di un debito conseguente alla conclusione, in senso favorevole alla società istante, del contenzioso instaurato da una società al fine di ottenere la restituzione di un anticipo versato alla medesima società in base a contratto di appalto.

Sul punto, ricorda l’Agenzia delle Entrate, la Risposta n. 9 del 4 agosto 2020 ha affrontato in maniera sistematica il tema dell’individuazione dell’esercizio di competenza dei componenti positivi di reddito derivanti da sentenze o lodi arbitrali favorevoli, analizzando la problematica sia con riferimento ai soggetti che rientrano nella nozione di ”micro imprese”, che redigono il bilancio in forma abbreviata ai sensi dell’articolo 2435 – ter del c.c., sia con riferimento ai soggetti diversi dalle micro imprese che redigono il bilancio in conformità alle regole del codice civile.

Per i soggetti che redigono il bilancio in conformità ai principi contabili nazionali in ossequio al principio di derivazione rafforzata, è necessario individuare il periodo d’imputazione fiscale sulla base dei criteri fissati dai principi contabili nazionali.

Nel caso in cui dalla sentenza scaturiscano delle sopravvenienze attive, la rilevazione nel conto economico deve avvenire nell’esercizio in cui il provvedimento giudiziale viene a giuridica esistenza, indipendentemente dall’eventuale passaggio in giudicato o, più in generale, indipendentemente dall’iter del contezioso in atto.

Il caso di specie riguarda la corretta imputazione temporale dei componenti positivi, sopravvenienze attive,  derivanti da un lodo arbitrale ICC e la loro rilevanza fiscale. L’Amministrazione finanziaria ha chiarito che le sopravvenienze attive devono essere imputate nell’esercizio in cui il lodo risulta definitivo e vincolante tra le parti, conformemente alle regole di arbitrato della Camera di Commercio internazionale.

Inoltre, dal punto di vista contabile, il lodo arbitrale può costituire un “titolo” idoneo a rappresentare un credito. Ciò significa che si tratta di un’obbligazione di terzi verso la società, che può essere recuperata a tassazione al momento della sua emersione in bilancio.

Quando un componente negativo non è più deducibile a causa della decadenza del contribuente dalla possibilità di emendare la dichiarazione o della scadenza dei termini per richiedere il rimborso della maggiore imposta versata, occorre evitare il definitivo disconoscimento dei costi sostenuti o la duplicazione della tassazione dei ricavi.

Tutto ciò è coerente con i principi generali dell’ordinamento tributario, che prevedono l’imputazione temporale dei componenti positivi, ma non implica automaticamente l’assenza di tassazione per i componenti emersi tardivamente in bilancio, ma la loro assoggettazione ad imposizione, in linea con il principio di derivazione dell’esercizio di rilevazione contabile.

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