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Flash News

Caro bollette: in Gazzetta Ufficiale il Decreto del Governo

31 Marzo 2023

News originale del 29 marzo 2023, aggiornata il 31 marzo 2023 con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, del Decreto Legge del Governo sulle misure contro il caro bollette. In Corsivo le modifiche.


Pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Decreto legge del 30 marzo 2023, n. 34 comprendente una serie di misure a favore di famiglie ed imprese contro il caro bollette e una serie di provvedimenti in favore del settore sanitario.

Le misure del Decreto contro il caro bollette

Il pacchetto di misure a sostegno di famiglie e imprese contro il caro bollette è stato ridisegnato su base trimestrale, tenendo conto dell’andamento dei prezzi dell’energia e dell’obiettivo di favorire il risparmio energetico.

In particolare, per il gas è stata confermata la riduzione dell’Iva al 5% e l’azzeramento degli oneri di sistema per il prossimo trimestre (1 aprile – 30 giugno 2023). Inoltre, è stata prorogata l’aliquota Iva ridotta al 5 percento per il teleriscaldamento e per l’energia creata con il metano. Tuttavia, in ragione della riduzione dei prezzi del gas naturale, il contributo previsto a favore dei consumatori fino a 5.000 metri cubi sarà confermato solo per aprile e sarà in misura ridotta (pari al 35 percento del valore applicato nel trimestre precedente).

Per sostenere le famiglie, è stato prorogato fino al 30 giugno il bonus sociale, uno sconto sulle bollette di luce e gas destinato alle famiglie con Isee fino a 15mila euro.

Il nuovo incentivo al risparmio energetico

Il decreto prevede inoltre una novità importante: un nuovo incentivo al risparmio energetico per tutti i cittadini, senza limiti di reddito, che avranno un contributo a compensazione delle spese di riscaldamento a partire dal primo ottobre fino al trentuno dicembre 2023. Le modalità per l’assegnazione del contributo saranno individuate con decreto del Ministro dell’ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con il MEF. Arera determinerà invece come applicarle e il quantum del contributo, che verrà erogato in quota fissa e diversificato in base alle zone climatiche.

Credito d’imposta per le imprese

Le imprese che hanno subito un incremento del prezzo delle bollette di luce e gas superiore al 30% nel primo trimestre del 2023 rispetto al primo trimestre del 2019, potranno continuare a beneficiare dei crediti d’imposta al 20% e al 10% fino al 30 giugno 2023. Inoltre, il governo ha previsto un contributo straordinario a favore delle imprese sotto forma di credito d’imposta per l’acquisto di energia elettrica e gas naturale nel secondo trimestre del 2023.

Il decreto prevede alcune agevolazioni per le imprese agricole nel corso dell’anno fiscale 2022. In particolare, per gli imprenditori agricoli che producono e cedono energia fotovoltaica, è garantito un regime di tassazione agevolato per la componente riconducibile all’energia ceduta. Tale regime fiscale si basa sul minor valore tra il prezzo medio di cessione dell’energia elettrica, determinato dall’ARERA, e il valore di 120 euro/MWh.

Gli interventi fiscali

In ambito fiscale, le scadenze introdotte con la legge di bilancio sono state ricalendarizzate dal 31 marzo al 31 ottobre 2023 per il pagamento della prima rata per regolarizzare le violazioni di natura formale commesse fino al 31 ottobre 2022. Inoltre, i termini per il pagamento della prima, della seconda e della terza rata per il ravvedimento speciale sulle dichiarazioni valide presentate per il periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2021 e precedenti sono stati prorogati rispettivamente al 30 settembre 2023, al 31 ottobre 2023 e al 30 novembre 2023.

Sono state inoltre previste cause speciali di non punibilità per alcuni reati tributari, come l’omesso versamento di ritenute dovute o certificate per un importo superiore a 150.000 euro per annualità, l’omesso versamento di IVA di importo superiore a 250.000 euro per annualità e l’indebita compensazione di crediti non spettanti per un importo superiore a 50.000 euro. Tuttavia, queste cause di non punibilità si applicano solo se le relative violazioni sono correttamente definite e le somme dovute sono versate integralmente dal contribuente secondo le modalità previste.

Il provvedimento entra in vigore il 31 marzo 2023.


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