Con la risposta n. 240/2023, l’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti riguardo alle sopravvenienze attive, in particolare in merito ai proventi derivanti dall’insussistenza di passività.
Ai fini della disciplina in questione, l’insussistenza di passività deve essere considerata come una sopravvenienza attiva imponibile solo se ha un carattere sopravvenuto e se è strettamente correlata ad un componente economico o ad una passività patrimoniale che ha contribuito a formare il reddito di impresa in un periodo d’imposta precedente.
Nel caso specifico descritto, l’insussistenza di passività che ha generato un componente positivo nel conto economico di Alfa non risulta correlata ad alcun componente negativo di reddito oggetto di deduzione nei periodi d’imposta precedenti. Pertanto, la passività stralciata non costituisce una sopravvenienza attiva tassabile ai sensi dell’art. 88 del TUIR.
Inoltre, l’orientamento dell’Amministrazione è in linea con la posizione espressa in risalenti documenti di prassi del Ministero delle Finanze, in cui si chiarisce che non costituisce sopravvenienza attiva tassabile l’insussistenza di una passività derivante da componenti che non hanno concorso a formare il reddito imponibile.
In sintesi, l’insussistenza di passività può essere considerata come sopravvenienza attiva imponibile solo se soddisfa determinati requisiti e se è strettamente correlata ad un componente economico o ad una passività patrimoniale che ha contribuito a formare il reddito di impresa in un periodo d’imposta precedente.