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Cessione del credito e Superbonus: le novità 2023

14 Aprile 2023
Di cosa si parla in questo articolo

Pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 85 dell’11 aprile 2023 la legge 11 aprile 2023, n. 38, di conversione in legge, del decreto-legge 16 febbraio 2023, n. 11, recante misure urgenti in materia di cessione del credito e Superbonus.

Cessione del credito: definizione e ambito di applicazione

La cessione del credito derivante da superbonus o altri bonus edilizi rappresenta un’opzione che è stata introdotta dall’articolo 121 del decreto legge 34 del 2020. Tale opzione consente al contribuente di cedere il proprio credito d’imposta a terzi, come ad esempio le imprese che eseguono i lavori di ristrutturazione o di efficientamento energetico dell’edificio.

Questa opzione è stata introdotta per incentivare gli interventi di ristrutturazione edilizia e di efficientamento energetico, e per consentire ai contribuenti di ottenere i benefici fiscali previsti dai vari bonus edilizi in modo più rapido e conveniente.

È importante sottolineare che la cessione del credito è possibile per la quasi totalità degli interventi edilizi per cui è riconosciuto un credito di imposta, compresi quelli per il recupero del patrimonio edilizio, l’efficienza energetica, l’adozione di misure antisismiche, il recupero o restauro della facciata degli edifici esistenti (cd. bonus facciate), l’installazione di impianti fotovoltaici, l’installazione di colonnine per la ricarica dei veicoli elettrici, e il superamento ed eliminazione di barriere architettoniche.

Nello specifico, la cessione del credito d’imposta prevede che il soggetto che ha sostenuto le spese per gli interventi edilizi possa cedere ad altri soggetti il credito d’imposta di pari ammontare, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari, senza possibilità di ulteriore cessione. Tuttavia, l’articolo 121 della normativa prevede alcune eccezioni per le cessioni ulteriori: infatti, possono essere effettuate tre ulteriori cessioni del credito d’imposta solo a favore di banche e intermediari finanziari iscritti all’albo di società appartenenti a un gruppo bancario iscritto all’albo, ovvero di imprese di assicurazione autorizzate ad operare in Italia.

Le principali novità 2023 in materia di cessione del credito da Superbonus e altri bonus edilizi

Superbonus edifici unifamiliari (c.d. Superbonus villette)

Con il provvedimento in oggetto relativo a cessione del credito e Superbonus viene prorogato il termine per avvalersi della detrazione al 110 per cento al 30 settembre 2023 per gli interventi realizzati sugli edifici unifamiliari (c.d. Superbonus villette).

In particolare, la nuova normativa stabilisce che la detrazione del 110% spetta alle persone fisiche che realizzano interventi sugli edifici unifamiliari, anche per le spese sostenute entro 30 settembre 2023 (rispetto al vigente termine del 31 marzo 2023) a condizione che, alla data del 30 settembre 2022, siano stati effettuati lavori per almeno il 30 per cento dell’intervento complessivo.

Si tratta in particolare dei lavori realizzati sugli edifici unifamiliari o sulle unità immobiliari situate all’interno di edifici plurifamiliari a condizione che siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessi autonomi dall’esterno.

Superbonus: detrazioni fiscali dilazionate in dieci anni

Con la conversione in legge del Decreto Legge n. 11/2023 su cessione del credito e Superbonus, è stata riconosciuta la possibilità di allungare i termini per usufruire dell’agevolazione fiscale per tre tipologie di crediti d’imposta legati al superbonus, agli interventi finalizzati all’eliminazione di barriere architettoniche e agli interventi antisismici e di riduzione del rischio sismico.

In particolare, la legge stabilisce che per i crediti d’imposta la cui comunicazione di cessione o sconto in fattura sia stata inviata all’Agenzia delle Entrate entro il 31 marzo 2023, sia possibile ripartire l’utilizzo del credito residuo in 10 rate annuali. Ciò significa che il cessionario può usufruire dell’agevolazione fiscale in modo dilazionato nel tempo, a partire dal periodo d’imposta successivo alla cessione o allo sconto in fattura.

Inoltre, è consentito al contribuente di optare per il riparto della detrazione spettante in 10 quote annuali di pari importo, a partire dal periodo d’imposta 2023, per le spese sostenute dal 1° gennaio al 31 dicembre 2022 relative agli interventi legati al superbonus.

Bonus 75 % per il superamento delle barriere architettoniche

La normativa recentemente pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale prevede che per le spese sostenute per gli interventi di superamento e eliminazione delle barriere architettoniche, è possibile avvalersi della disciplina della cessione del credito prevista dall’articolo 121, comma 1, lettere a) e b), con una detrazione del 75%.

La normativa prevede, tra l’altro, che ai fini delle imposte sui redditi, ai contribuenti sia riconosciuta una detrazione dall’imposta lorda per le spese sostenute dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2025 per la realizzazione di interventi finalizzati al superamento e all’eliminazione di barriere architettoniche in edifici già esistenti.

Sismabonus: proroga fino al 2025

Per completezza di trattazione si ricorda che la Legge di Bilancio 2023 ha stabilito la proroga del Sismabonus, che è un incentivo fiscale volto a incentivare la riqualificazione sismica degli edifici. Il Sismabonus può essere suddiviso in due tipologie: il Sismabonus ordinario e il c.d. SuperSismabonus.

Il Sismabonus ordinario prevede una detrazione fiscale del 50% per i lavori di riqualificazione sismica effettuati sugli edifici. Questa percentuale può aumentare fino all’80% se le classi di rischio sismico diminuiscono e fino all’85% se i lavori vengono effettuati in un condominio. Il Sismabonus ordinario è in vigore fino al 31 dicembre 2024.

Il SuperSismabonus, invece, prevede un’agevolazione fiscale più alta, che può arrivare fino al 110%.

Le spese sostenute entro il 31 dicembre 2023 potranno usufruire di una detrazione del 110%. Nel 2024, la percentuale scenderà al 70%, mentre nel 2025 scenderà ulteriormente al 65%. La proroga del SuperSismabonus è stata fissata al 31 dicembre 2025.

Cessione del credito e responsabilità solidale

La normativa recentemente pubblicata in Gazzetta Ufficiale su superbonus e Cessione del credito ha precisato i limiti della responsabilità solidale del fornitore che ha applicato lo sconto e dei cessionari nel caso di operazioni di cessione di agevolazioni indebitamente fruite.

La normativa prevede, infatti, a meno che non ci sia stato dolo, che la responsabilità solidale del fornitore e dei cessionari non si applicherà se i cessionari dimostrano di aver acquisito il credito di imposta e possiedono una documentazione specifica relativa alle spese detraibili che hanno originato il credito di imposta. Tuttavia, se c’è stato dolo o colpa grave, il fornitore e i cessionari saranno responsabili solidali per il pagamento dell’importo dell’agevolazione indebitamente fruita e dei relativi interessi.

È stato inoltre precisato che la responsabilità solidale non si applica ai soggetti obbligati al rispetto della normativa antiriciclaggio che acquistano crediti oggetto di cessione o sconto in fattura, purché siano presenti le due condizioni sopra citate.

Documenti per evitare la responsabilità solidale

  • Titolo edilizio abilitativo degli interventi, ovvero, nei casi previsti dalla legge, la dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà
  • Notifica preliminare dell’avvio dei lavori all’azienda sanitaria locale, ovvero, nel caso in cui la dichiarazione non sia prevista, dovrà essere presentata la dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà
  • Visura catastale ante operam o storica dell’immobile, ovvero domanda di accatastamento nel caso di immobili non censiti
  • Fatture, ricevute o altri documenti attestanti le spese sostenute ed il relativo pagamento
  • Asseverazioni, se previste dalla legge, dei requisiti tecnici degli interventi e di congruità delle relative spese, con ogni documentazione allegata a norma di legge
  • Per lavori su aree condominiali, delibera condominiale di approvazione dei lavori e ripartizione delle spese tra i condomini
  • Per interventi di efficienza energetica diversi dal Superbonus, ulteriore documentazione come per legge
  • Visto di conformità dei dati relativi alla documentazione che possa attestare la sussistenza dei presupposti che prevedono il diritto alla detrazione delle spese effettuate per le opere, rilasciato dai soggetti abilitati
  • Attestazione rilasciata dai soggetti sottoposti alla disciplina antiriciclaggio, che siano controparte nelle cessioni, di corretta osservanza degli obblighi di SOS e di astensione dal compimento di operazioni
  • Documentazione prevista nel caso di interventi di riduzione del rischio sismico dalle apposite Linee guida nonché l’attestazione, da parte dei professionisti abilitati, dell’efficacia degli interventi effettuati
  • Eventuale contratto di appalto.

Per approfondimenti

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