Con Decisione n. 2460 del 14 marzo 2023, il Collegio di coordinamento ABF si è pronunciato in merito alle conseguenze sulla procedura ABF della pendenza di un giudizio amministrativo avente a oggetto un provvedimento dell’AGCM sui Buoni Fruttiferi Postali.
Di seguito, in corsivo, la massima del Collegio di coordinamento ABF.
Ove sia pendente un giudizio amministrativo inerente la legittimità del provvedimento dell’AGCM, rilevante per la risoluzione della controversia, il ricorso deve ritenersi inammissibile.
Ai fini della valutazione della condotta dell’intermediario in costanza di rapporto, l’ordinanza di rimessione richiama il provvedimento emesso dall’AGCM nell’adunanza del 18 ottobre 2022 (PS 11287), con il quale l’Autorità, ritenuto applicabile il codice del consumo al collocamento dei BFP, ha sanzionato l’intermediario resistente per aver posto in essere pratiche commerciali scorrette, nella fase del collocamento dei titoli, nonché “nella fase successiva alla sottoscrizione dei BFP, avendo esso omesso di adottare azioni volte a comunicare preventivamente, ai sottoscrittori di BFP in prossimità della scadenza del termine di prescrizione, lo spirare di tale termine, nonostante fosse consapevole della numerosità di Buoni che ogni anno cadono in prescrizione”.
Alla luce del richiamato provvedimento, l’ordinanza ha ritenuto “praticabile il relativo accertamento in diritto nel caso, come quello di specie, di espressa domanda risarcitoria da parte del cliente per motivi afferenti alla carenza di informazioni in itinere all’esecuzione del rapporto contrattuale”, sempre che – come nel caso di specie – il termine di prescrizione “si sia consumato in una data pari o successiva al 1° gennaio 2009 (e, per i ricorsi proposti a partire dal 1° ottobre 2022: si sia consumato nei sei anni precedenti al ricorso), di modo che la potenziale condotta omissiva dell’Intermediario (non avere informato della imminente scadenza del buono) possa considerarsi ragionevolmente realizzatasi entro i limiti di competenza temporale dell’Arbitro Bancario Finanziario”.
Sulla base di queste premesse, il Collegio di Napoli, “ritenuta la particolare importanza della questione e ravvisata la possibilità che, a seguito del provvedimento AGCM 18 ottobre 2022, possano intervenire orientamenti contrastanti tra i Collegi territoriali”, ha rimesso l’esame del ricorso al Collegio di Coordinamento.
Al riguardo, osserva il Collegio che, nel caso di specie, la condotta omissiva contestata all’intermediario risulta, in effetti, collocabile in un arco temporale rispetto al quale sussiste la competenza ratione temporis dell’Arbitro, ove si attribuisca rilievo – in conformità con il richiamato provvedimento AGCM – al compimento del termine finale della prescrizione, che deve essere individuato, rispettivamente, nel maggio 2018 (per i cinque BFP della serie 18O) e nel giugno 2020 (per il BFP a termine della serie CD).
Ciò posto, ritiene il Collegio che l’esame nel merito del ricorso risulti precluso, alla luce delle motivazioni poste a fondamento dell’ordinanza dal Collegio rimettente, incentrate sul richiamo all’accertamento di pratiche commerciali scorrette, da parte dell’AGCM.
Nel caso di specie, il provvedimento sanzionatorio dell’AGCM è stato impugnato dall’intermediario resistente dinanzi al T.A.R. del Lazio. Il procedimento risulta, in effetti, pendente dinanzi al T.A.R. del Lazio.
In proposito, osserva il Collegio che la pendenza, dinanzi all’autorità giudiziaria, di un procedimento nel quale si controverte in merito alla sussistenza delle pratiche scorrette asseritamente poste in essere dall’intermediario resistente non può che comportare l’inammissibilità di un analogo accertamento dinanzi all’Arbitro, il quale sarebbe pur sempre chiamato a decidere in merito alla medesima condotta omissiva, pur se, evidentemente, con efficacia giuridica non assimilabile a quella di una pronuncia resa all’esito di un giudizio dinanzi all’autorità giudiziaria.
L’Arbitro, inoltre, dovrebbe porre a fondamento della decisione l’accertamento contenuto nel provvedimento amministrativo impugnato.
Sussiste, dunque, una situazione analoga a quella contemplata dall’art. 295, cod. proc. civ., limitatamente al profilo della natura decisiva o, comunque, rilevante della definizione della controversia, rispetto alla quale appare corretto ritenere – alla luce della struttura e della funzione del procedimento dinanzi all’ABF (cfr. Disposizioni sui sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie in materia di operazioni e servizi bancari e finanziari, Sez. I.4) – che il ricorso sia inammissibile, ferma restando la facoltà, per il cliente, di riproporlo, a seguito dell’eventuale accertamento delle pratiche commerciali scorrette.