Il 20 aprile 2023 il Parlamento europeo voterà il testo, così come modificato nelle commissioni, relativo alla proposta di Regolamento sui mercati delle cripto-attività (Regolamento MiCA).
In particolare, evidenzia il Parlamento Ue, l’Unione europea ha un interesse politico nello sviluppo e nella promozione dell’adozione di tecnologie trasformative nel settore finanziario, comprese la blockchain e la tecnologia di registro distribuito (DLT).
La DLT fa riferimento ai protocolli e alle infrastrutture di supporto che consentono ai nodi di una rete di proporre, convalidare e registrare i cambiamenti o gli aggiornamenti di stato in modo coerente tra i nodi della rete, senza la necessità di affidarsi a una parte centrale fidata per ottenere dati attendibili.
La DLT si basa su una crittografia a chiave pubblica, ossia su un sistema di crittografia che utilizza coppie di chiavi: chiavi pubbliche, di dominio pubblico e indispensabili per l’identificazione, e chiavi private, tenute segrete e utilizzate per l’autenticazione e la cifratura.
Una cripto-attività può essere considerata un’attività che si basa essenzialmente sulla crittografia e sulla DLT o su una tecnologia analoga quale componente del suo valore percepito o intrinseco, che non è emessa né garantita da una banca centrale o da un’autorità pubblica e che può essere utilizzata come mezzo di scambio o a fini di investimento. Alcune cripto-attività sono assimilabili a strumenti finanziari quali definiti all’articolo 4, paragrafo 1, punto 15, della direttiva 2014/65/UE. Viceversa, altre cripto-attività possono essere assimilabili a depositi quali definiti all’articolo 2, paragrafo 1, punto 3, della direttiva 2014/49/UE del Parlamento europeo e del Consiglio. A causa delle peculiarità legate agli aspetti innovativi e tecnologici delle cripto-attività, è necessario identificare chiaramente i requisiti per classificare una cripto-attività come strumento finanziario.
A questo scopo, secondo il Parlamento europeo, il Regolamento MiCA dovrebbe prevedere che l’ESMA sia incaricata dalla Commissione di pubblicare linee guida al fine di ridurre l’incertezza giuridica e di garantire parità di condizioni tra gli operatori di mercato.
Tuttavia, la maggior parte delle cripto-attività non rientra attualmente nell’ambito di applicazione della legislazione dell’Unione in materia di servizi finanziari.
Non esistono norme per i servizi connessi alle cripto-attività, neppure per quanto riguarda la gestione delle piattaforme di negoziazione delle cripto-attività, il servizio di scambio di cripto-attività con una moneta fiduciaria o altre cripto-attività o la custodia delle cripto-attività.
La mancanza di tali norme fa sì che i possessori di cripto-attività siano esposti a rischi, in particolare nei settori non disciplinati dalle norme in materia di tutela dei consumatori.
La mancanza di tali norme può anche comportare rischi sostanziali per l’integrità del mercato nel mercato secondario delle cripto-attività, comprese la manipolazione del mercato e la criminalità finanziaria. Per far fronte a questi rischi, alcuni Stati membri hanno introdotto norme specifiche per tutte le cripto-attività che non rientrano nella legislazione dell’Unione in materia di servizi finanziari o per un sottoinsieme di esse.
Altri Stati membri stanno valutando la possibilità di legiferare in materia.
Secondo il Parlamento europeo, il Regolamento MiCA dovrebbe applicarsi solo alle cripto-attività che possono essere trasferite tra possessori senza l’autorizzazione degli emittenti.
Non dovrebbe applicarsi alle cripto-attività che sono uniche e non fungibili con altre cripto-attività, che non sono frazionabili e sono accettate solamente dall’emittente, compresi i sistemi di fidelizzazione dei commercianti, che rappresentano diritti di proprietà intellettuale o garanzie, che certificano l’autenticità di un’attività materiale unica, o che rappresentano qualsiasi altro diritto non connesso a quelli inerenti agli strumenti finanziari, e che non sono ammesse alla negoziazione su una piattaforma di scambio di cripto-attività.
Le frazioni di una cripto-attività unica e non fungibile non dovrebbero essere considerate uniche e non fungibili. L’attribuzione di un identificativo unico a una cripto-attività non è di per sé sufficiente a classificarla come unica o non fungibile.
Parimenti, il Regolamento MiCA non dovrebbe applicarsi alle cripto-attività che rappresentano servizi, attività digitali o attività materiali che sono uniche, indivisibili e non fungibili, come garanzie di prodotti, prodotti o servizi personalizzati o beni immobili.
Tuttavia, il presente regolamento dovrebbe applicarsi ai token non fungibili che conferiscono ai loro possessori o emittenti diritti specifici connessi a quelli degli strumenti finanziari, come diritti di partecipazione agli utili o altri diritti. In tali casi, i token dovrebbero poter essere valutati e trattati come token di sicurezza ed essere soggetti, insieme all’emittente, a varie altre prescrizioni del diritto dell’Unione in materia di servizi finanziari
Occorre operare una distinzione tra tre sottocategorie di cripto-attività che dovrebbero essere soggette a requisiti più specifici.
- La prima sottocategoria consiste in un tipo di cripto-attività destinato a fornire l’accesso digitale a un bene o a un servizio, disponibile mediante DLT, e che è accettato solo dall’emittente di tale token (“utility token”). Tali utility token hanno finalità non finanziarie connesse al funzionamento di una piattaforma e servizi digitali e dovrebbero essere considerati un tipo specifico di cripto-attività, mentre i loro emittenti dovrebbero essere esentati dall’applicazione del presente regolamento, a meno che i token siano offerti a fini di investimento. Tipi specifici di utility token, come quelli utilizzati per garantire l’accesso a servizi, i programmi di ricompensa rivolti ai clienti, i token che ricompensano il mining e altri, dovrebbero essere esclusi dal presente regolamento anche se offerti al pubblico, qualora l’offerta non venga effettuata a scopo di investimento o di pagamento.
- Una seconda sottocategoria di cripto-attività è costituita dai “token collegati ad attività“.Questi mirano a mantenere un valore stabile ancorandosi a diverse monete aventi corso legale, a una o più merci, a una o più cripto-attività o a un paniere di tali attività. Spesso la stabilizzazione del valore dei token collegati ad attività è finalizzata a far sì che i loro possessori li utilizzino come mezzo di pagamento per acquistare beni e servizi e come riserva di valore.
- Una terza sottocategoria di cripto-attività è costituita dalle cripto-attività destinate a essere utilizzate principalmente come mezzo di pagamento e che mirano alla stabilizzazione del valore ancorandosi a un’unica moneta fiduciaria. La funzione di tali cripto-attività è molto simile a quella della moneta elettronica quale definita all’articolo 2, punto 2, della direttiva 2009/110/CE del Parlamento europeo e del Consiglio.
Tali cripto-attività, come la moneta elettronica, sono surrogati elettronici per monete e banconote e sono utilizzate per effettuare pagamenti. Queste cripto-attività sono definite come “token di moneta elettronica“. La definizione delle diverse cripto-attività disciplinate dal presente regolamento non dovrebbe consentire decisioni arbitrarie in merito al tipo di cripto-attività.
Le cripto-attività soggette al Regolamento MiCA dovrebbero essere definite in primo luogo sulla base di criteri tecnici oggettivi e quindi anche sulla base dell’uso previsto, direttamente collegato a tali criteri tecnici.