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COVID-19: ampliato lo schema di Banca d’Italia sugli Additional Credit Claims

22 Maggio 2020
Di cosa si parla in questo articolo

Per favorire l’utilizzo dei prestiti a garanzia e incentivare il credito alle piccole e medie imprese, la Banca d’Italia ha ampliato lo schema relativo agli Additional Credit Claims (ACC), includendo anche l’idoneità dei prestiti con garanzia pubblica COVID-19.

In particolare, potranno essere conferiti in garanzia:

  • i prestiti assistiti dalle garanzie introdotte dal D.L. n. 23/2020 per far fronte all’emergenza Covid-19 rilasciate da SACE e dal Fondo per le PMI. Lo scarto di garanzia applicato a ciascun prestito terrà conto sia del rating del garante, per la percentuale di copertura della garanzia sull’importo complessivo del prestito, sia del rating del debitore (se idoneo e disponibile) per la parte non garantita;
  • i prestiti erogati alle imprese per i cui debitori è disponibile solo la valutazione statistica –priva cioè dell’analisi qualitativa – prodotta dal sistema interno della Banca d’Italia di valutazione della qualità creditizia (ICAS), anche se singolarmente conferiti in garanzia (finora tali valutazioni erano utilizzate solo per i prestiti conferiti all’interno dei portafogli di crediti alle imprese);
  • i prestiti all’interno dei portafogli di crediti alle imprese, a prescindere dalla probabilità di insolvenza (PD) attribuita al debitore (viene, pertanto, eliminato il limite di PD massima, attualmente pari al 10%);
  • i prestiti erogati sotto forma di factoring pro solvendo, e non solo di factoring pro soluto come fino ad oggi possibile, sia nello schema ordinario sia in quello temporaneo degli ACC.

Le suddette misure entreranno in vigore il 25 maggio 2020 e saranno applicate fino a settembre 2021.

Delle notevoli problematiche operative connesse alla concessione di finanziamenti tramite garanzia pubblica parleremo nel WebSeminar del prossimo 28 e 29 maggio sulla gestione del credito bancario ai tempi del coronavirus.

Di seguito il programma e le modalità di iscrizione.

GARANZIA PUBBLICA SUI FINANZIAMENTI (SACE E FONDO PMI) E PROCESSO DEL CREDITO

  • Contenuto degli obblighi di valutazione del merito creditizio: finanziamenti fino a 25.000 garantiti dal fondo PMI e assenza di valutazione del merito di credito; l’esclusione della valutazione «andamentale » per i finanziamenti eccedenti i 25.000 garantiti dal fondo PMI
  • Costo dei finanziamenti: commissioni per la concessione della garanzia e interessi corrispettivi (art. 1, co. 2, lett h); art. 13, co. 1, lett. m) Decreto liquidità)

Antonella Sciarrone Alibrandi, Professore Ordinario di diritto dell’economia, Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano

  • Destinazione legale dei finanziamenti SACE (costi del personale, investimenti o capitale circolante impiegati in stabilimenti produttivi e attività imprenditoriali che siano localizzati in Italia: art 1, co 2, lett. n Decreto liquidità); profili di possibile inefficacia della garanzia nel caso di impieghi difformi
  • Condizioni di accesso alla garanzia delle operazioni di rinegoziazione e/o rifinanziamento: art. 1, co. 2, lett. m), art. 13, co. 1, lett. e) e m) Decreto liquidità)

Sido Bonfatti, Professore Ordinario di diritto commerciale, Università di Modena e Reggio Emilia

 

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