Pubblicato in Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea del 19 aprile 2023, il Regolamento delegato (UE) 2023/827 che stabilisce RTS recanti modifica del regolamento delegato (UE) n. 241/2014 per quanto riguarda l’autorizzazione preventiva a ridurre i fondi propri e i requisiti relativi agli strumenti di passività ammissibili.
Il regolamento (UE) 2019/876 ha introdotto nel regolamento (UE) n. 575/2013 (CRR) nuovi requisiti di fondi propri e passività ammissibili per gli enti a rilevanza sistemica a livello globale (G-SII) e per le filiazioni significative di G-SII non UE, nonché criteri armonizzati per gli elementi e strumenti di passività ammissibili per conformarsi a tali requisiti.
Il regolamento (UE) 2019/876 ha inoltre introdotto nel regolamento (UE) n. 575/2013 l’articolo 72 ter, paragrafo 7, e l’articolo 78 bis, paragrafo 3, che impongono all’Autorità bancaria europea (EBA) di elaborare progetti di norme tecniche di regolamentazione che specifichino alcuni dei criteri di ammissibilità degli strumenti di passività ammissibili nonché il regime di autorizzazione per la riduzione di tali strumenti.
I requisiti di fondi propri per gli enti e i nuovi requisiti di fondi propri e passività ammissibili perseguono il medesimo obiettivo di assicurare che gli enti dispongano di una capacità di assorbimento delle perdite sufficiente. Per tale motivo le norme sugli strumenti di fondi propri e quelle sugli strumenti di passività ammissibili sono strettamente collegate tra loro.
Onde assicurare la coerenza e l’uniformità tra le norme sugli strumenti di fondi propri e quelle sugli strumenti di passività ammissibili, e per consentire alle persone soggette di avere una visione globale e un accesso unico a dette norme, è opportuno integrare queste ultime nel regolamento delegato (UE) n. 241/2014.
L’ammissibilità delle passività per soddisfare il livello minimo richiesto del MREL è subordinata alla conformità di tali passività ai criteri di ammissibilità degli strumenti di passività ammissibili. Tali criteri prevedono, tra l’altro, che le passività non siano finanziate dall’ente né direttamente né indirettamente, che non possano essere ridotte senza previa autorizzazione dell’autorità di risoluzione e che non possano contenere un incentivo al rimborso.
È pertanto necessario stabilire che le disposizioni del regolamento delegato (UE) n. 241/2014 relative al finanziamento diretto e indiretto di strumenti di passività ammissibili, alla forma e alla natura degli incentivi al rimborso e all’autorizzazione preventiva a ridurre tali strumenti dovrebbero essere applicate in modo coerente.
Il criterio di ammissibilità relativo ai finanziamenti diretti e indiretti impedisce l’acquisizione della proprietà di strumenti di fondi propri e di strumenti di passività ammissibili finanziati direttamente o indirettamente da un ente o da un’entità soggetta a risoluzione.
In assenza di tale criterio, le perdite potrebbero ricadere su tali entità, riducendo o neutralizzando potenzialmente la compensazione delle perdite che gli strumenti avrebbero dovuto produrre.
Le norme sul finanziamento diretto e indiretto degli strumenti di fondi propri e passività ammissibili dovrebbero pertanto riflettere le catene di finanziamento che mantengono i rischi all’interno di un gruppo, indipendentemente dal fatto che tali catene di finanziamento coinvolgano o meno un investitore esterno.
L’articolo 77, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 575/2013 impone agli enti di ottenere l’autorizzazione preventiva dell’autorità di risoluzione per effettuare il rimborso, anche anticipato, il ripagamento o il riacquisto degli strumenti di passività ammissibili. A norma dell’articolo 78 bis, paragrafo 1, di detto regolamento, l’autorizzazione può essere concessa soltanto se è stata soddisfatta una serie di condizioni, inclusa quella per cui l’ente sostituisce gli strumenti di passività ammissibili con strumenti di fondi propri o passività ammissibili di qualità uguale o superiore, a condizioni sostenibili per la capacità di reddito dell’ente.
È necessario allineare i regimi di autorizzazione preventiva generale per gli strumenti di fondi propri e le passività ammissibili per assicurarne l’applicazione coerente in tutta l’Unione. È pertanto opportuno porre dei limiti all’importo predeterminato che le autorità di risoluzione devono stabilire al momento della concessione dell’autorizzazione preventiva generale a ridurre gli strumenti di passività ammissibili, senza impedire a dette autorità di fissare importi predeterminati inferiori per un particolare ente ove giustificato dalle circostanze specifiche del caso.
È altresì necessario impedire agli enti di operare a un livello di strumenti di fondi propri e passività ammissibili che non rifletta il fatto che parte dei predetti strumenti non sia disponibile ad assorbire le perdite qualora necessario. In caso di autorizzazione preventiva generale, l’importo predeterminato per cui l’autorità interessata ha concesso l’autorizzazione dovrebbe pertanto essere dedotto dal momento della concessione dell’autorizzazione.