Il Consiglio di Gestione dell’Organismo Italiano di Contabilità (OIC) ha approvato in via definitiva il principio contabile OIC 34 Ricavi.
Il principio contabile OIC 34 ha lo scopo di disciplinare i criteri per la rilevazione e valutazione dei ricavi, nonché le informazioni da presentare nella nota integrativa.
Il presente principio trova applicazione con riferimento alle società che compilano il bilancio in base alle disposizioni del codice civile. Le disposizioni del c.c. prese a riferimento per la redazione del principio OIC 34 sono rinvenibili nel capitolo “I ricavi nella legislazione civilistica”. Il principio in oggetto trova applicazione con riferimento a tutte le transazioni che prevedono l’iscrizione di ricavi riconducibili alla vendita di beni e alla prestazione di servizi a prescindere da dalla loro classificazione nel conto economico.
I ricavi derivanti da lavori in corso su ordinazione non sono trattati nel presente principio, ma seguono le disposizioni di cui all’OIC 23 “Lavori in corso su ordinazione”. Sono inoltre esclusi i ricavi derivanti da cessioni di azienda, fitti attivi, ristorni e dalle transazioni che non hanno finalità di compravendita.
Il presente principio si applica ai bilanci relativi agli esercizi aventi inizio a partire dal 1° gennaio 2024 o da data successiva.
Eventuali effetti derivanti dall’applicazione del presente principio contabile sono rilevati secondo le previsioni dell’OIC 29 “Cambiamenti di principi contabili, cambiamenti di stime contabili, correzioni di errori, fatti intervenuti dopo la chiusura dell’esercizio” per i cambiamenti di principi contabili. In tal caso, la società può decidere di non rettificare i dati comparativi e rettificare il saldo d’apertura del patrimonio netto dell’esercizio in corso.
È inoltre consentita l’applicazione prospettica. In tal caso, le disposizioni del presente principio si applicano solo ai contratti di vendita che vengono stipulati a partire dall’inizio del primo esercizio di applicazione del presente principio contabile.