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Giurisprudenza

Carte revolving: l’ABF sul corretto calcolo del TAEG

27 Aprile 2023

Collegio ABF Roma, 23 febbraio 2023, n. 1839 – Pres. Sirena, Rel. Accettella

Di cosa si parla in questo articolo

La presente controversia, riguardante un finanziamento relativo a una carta di credito revolving, verte sulla lamentata illegittimità del TAEG indicato in contratto.

A tal riguardo, parte ricorrente invoca le conseguenze di cui agli artt. 117, comma 7, e 125-bis, commi 6 e 7, t.u.b., sulla base del fatto che il TAEG sarebbe stato calcolato dall’intermediario in modo erroneo e, per l’effetto, chiede la restituzione delle somme versate in eccedenza.

In relazione alla disciplina applicabile, il contratto de quo è stato stipulato in data 15/06/2011 e, dunque, risulta successivo all’entrata in vigore del d.lgs. n. 141/2010.

A tal riguardo, il Provvedimento di Banca d’Italia del 29 luglio 2009, rubricato Trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari. Correttezza delle relazioni tra intermediari e clienti (d’ora in avanti, Disposizioni di trasparenza) – nella versione vigente ratione temporis – prevedeva, alla Sez. VII (credito ai consumatori), § 4.2.4. (Tasso annuo effettivo globale) che: “Il TAEG è comprensivo degli interessi e di tutti i costi, inclusi gli eventuali compensi di intermediari del credito, le commissioni, le imposte e tutte le altre spese che il consumatore deve pagare in relazione al contratto di credito e di cui il finanziatore è a conoscenza, escluse le spese notarili.

Nel TAEG sono inclusi i costi, di cui il finanziatore è a conoscenza, relativi a servizi accessori connessi con il contratto di credito e obbligatori per ottenere il credito o per ottenerlo alle condizioni offerte”. In particolare, alla data di sottoscrizione del contratto, la disciplina di dettaglio per il calcolo del TAEG era contenuta nell’Allegato 5C alle Disposizioni di trasparenza, introdotto con provvedimento del Governatore del 9/02/2011.

Nello specifico, con riguardo alle modalità di calcolo del TAEG, il punto II, lett. d), di detto Allegato prevedeva che: “se non è stabilito un calendario per il rimborso si presume che: i) il credito sia fornito per un periodo di un anno; e ii) il credito, comprensivo di capitale e interessi, sarà rimborsato in dodici rate mensili di uguale importo”.

Tali Disposizioni vanno lette in combinato disposto con le precisazioni fornite dalla Banca d’Italia nelle Domande Frequenti  (FAQ) sul Provvedimento del 29 luglio 2009 e successive integrazioni. Stando alla lett. i) (rubricata Nozione di “calendario per il rimborso”) della sez. 10.3.3, “il TAEG relativo alle carte di credito revolving – per le quali non sia predeterminabile né la durata del credito, né l’importo dei singoli rimborsi, essendo solamente prestabilita la periodicità con cui il cliente dovrà versare le rate minime – va calcolato secondo l’ipotesi di cui alla lett. d) dell’allegato 5C alle Disposizioni”.

La regola, dunque, viene in rilievo nel caso di specie, giacché quest’ultimo riguarda un contratto di “apertura di credito revolving a tempo indeterminato”, in cui il credito erogato va rimborsato in rate mensili predeterminate solamente nell’importo minimo, mentre l’importo effettivo varia in funzione della misura e della frequenza degli utilizzi.

Nello specifico, le FAQ dispongono che: negli annunci pubblicitari sia inserito nel TAEG il dato medio degli oneri applicati dal finanziatore sia per le spese di invio degli estratti conto periodici, sia per le imposte; nell’informativa precontrattuale (c.d. SECCI), il TAEG sia calcolato tenendo conto della scelta effettuata dal consumatore per l’invio dell’estratto conto periodico, mentre, per quanto riguarda le imposte, considerando sempre il dato medio o altro dato rappresentativo.

Nel caso di specie, come appurato dall’ABF, il TAEG dichiarato in contratto non risulta conforme a quello effettivo e che la relativa clausola contrattuale deve essere considerata nulla (per la medesima conclusione, in un caso del tutto analogo al presente, v. Collegio di Roma, decisione n. 8734/2022).

In merito ai rimedi applicabili, l’ABF ritiene nulla la clausola relativa al costo in sé considerata, onde nulla è dovuto per tale titolo, è anche nulla la clausola relativa al TAEG che non ha previsto quel costo”, aggiungendo che “con riferimento a tale ipotesi il comma 7 dell’art. 125 – bis del Tub prevede una forma di integrazione legale del contratto con applicazione del tasso nominale sostitutivo”.

Trova dunque applicazione il meccanismo della nullità della clausola contrattuale e dell’integrazione del contratto mediante la sostituzione del TAEG con il tasso minimo dei BOT, previsto dall’art. 125-bis, commi 6 e 7, t.u.b.

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