L’avvocato generale della Corte di giustizia dell’Unione europea, Wahl, ha così concluso nell’ambito della causa C-186/16 relativa ad una controversia su contratti di credito in franchi svizzeri (CHF).
La clausola di un contratto di credito in cui si stabilisce che il mutuatario deve rimborsare l’importo nella stessa valuta in cui è stato concesso rientra nella nozione di «oggetto principale del contratto.
Il requisito secondo cui le clausole contrattuali devono essere redatte in modo chiaro e comprensibile non può giungere fino al punto di imporre al professionista di predire le evoluzioni successive non prevedibili, come le fluttuazioni dei tassi di cambio delle valute oggetto della controversia, di informarne il consumatore e di assumersene le conseguenze.
Si deve tener conto di tutte le circostanze che il professionista avrebbe potuto ragionevolmente prevedere al momento della conclusione del contratto. Il significativo squilibrio non può, per contro, essere valutato in funzione di evoluzioni successive alla conclusione del contratto sulle quali il professionista non esercitava alcun controllo e che non poteva prevedere (come le variazioni del tasso di cambio).