Con decisione n. 1889 del 26 febbraio scorso, il Collegio di coordinamento dell’ABF ha affermato il seguente principio di diritto.
La comunicazione ex art. 118 TUB, pur non potendo essere eccessivamente generica, non deve raggiungere un livello di analiticità tale da abbracciare anche il profilo quantitativo, ma può limitarsi ad una indicazione delle ragioni che hanno determinato le modifiche prospettate, che, seppur sintetica, sia in ogni caso idonea a consentire al cliente una verifica in termini di congruità.