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Conto di base: presentato il nuovo strumento per la lotta al contante e la promozione degli strumenti di pagamento

24 Aprile 2012
Di cosa si parla in questo articolo

Questa mattina, 24 aprile, alle ore 10, presso la sede del Ministero dell’Economia e delle Finanze, è stato presentato il c.d. conto di base.

Il conto di base è frutto di una convenzione, prevista dal c.d. Decreto “Salva Italia” (art. 12 decreto legge 6 dicembre 2011 poi convertito in legge n. 214 del 22 dicembre 2011), tra il Ministero dell’Economia e delle Finanze, la Banca d’Italia, l’ABI, le Poste Italiane, l’Associazione Italiana Istituti di Pagamento e di Moneta Elettronica, con la collaborazione delle associazioni dei consumatori e dei pensionati.

Tale strumento si inserisce nel quadro delle iniziative assunte dal Governo in tema di lotta al contante e di promozione di strumenti di pagamento più efficienti e risponde a finalità di inclusione finanziaria, garantendo a tutti l’accesso ai servizi bancari di base.

Il conto di base, che diverrà operativo a partire dal 1 giugno 2012, si rivolge:

– a tutti i consumatori, inclusi coloro che sono già clienti, che hanno quindi già in essere un rapporto di conto corrente;

– ai clienti con un reddito ISEE annuo inferiore ad euro 7.500, ai quali il conto corrente è offerto senza spese e con l’esenzione dall’imposta di bollo;

– agli aventi diritto a trattamenti pensionistici fino a 1.500,00 euro mensili, ai quali viene in ogni caso garantita la gratuità delle spese di apertura e di gestione dei conti di base destinati all’accredito e al prelievo della pensione del titolare, ferma restando l’onerosità di eventuali servizi aggiuntivi richiesti dal titolare.

Il conto di base include, a fronte di un canone annuale onnicomprensivo, un certo numero di operazioni annue per determinati servizi (incluse le relative eventuali scritturazioni contabili). Non è prevista la remunerazione delle giacenze sul conto.

Nella Convenzione è espressamente previsto che il prestatore di servizi di pagamento non fornisce ai titolari dei conti di base altre tipologie di servizi o servizi accessori diversi da quelli espressamente indicati nella convenzione. In particolare, il prestatore di servizi di pagamento deve astenersi dall’autorizzare alcun tipo di scoperto di conto correlato al conto di base e dall’eseguire un ordine di pagamento che comporti un saldo negativo per il consumatore.

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