Il decreto sviluppo sembra mettere fine alle problematiche che avevano agitato dottrina e giurisprudenza circa la qualificazione giuridica della cubatura (anche nota come volumetria). Il volume edificatorio diventa bene, e come tale oggetto di diritti (anche reali di garanzia).
L’art. 5, comma 3 del decreto sviluppo, al fine dichiarato di “liberalizzare le costruzioni private” prevede infatti la “tipizzazione di un nuovo schema contrattuale diffuso nella prassi: la <cessione di cubatura>”.
La possibilità di trascrivere nei registri immobiliari i contratti aventi ad oggetto il trasferimento di cubatura sembra aprire nuove frontiere sia al “mercato della volumetria” sia al “regime delle garanzie”, legittimando, almeno apparentemente, la possibilità di concedere in garanzia (ie ipoteca) la volumetria.