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Flash News

Nuova Guida Banca d’Italia sul rilascio delle dichiarazioni sostitutive del protesto

20 Marzo 2019
Di cosa si parla in questo articolo

Banca d’Italia ha pubblicato la Guida per gli operatori di marzo 2019 sul servizio di rilascio delle dichiarazioni sostitutive del protesto (DSP).

L’art. 45, comma 1, n. 3, del R.D. 21 dicembre 1933, n. 1736, e successive modificazioni (legge assegni), in combinato disposto con il D.P.R. n. 298 del 28 novembre 2002, recante modifiche al D.P.R. n. 144 del 14 marzo 2001 sui servizi Bancoposta, consente al portatore di un assegno bancario o postale ordinario, presentato in tempo utile e non pagato, di esercitare il regresso contro i giranti, il traente e gli altri obbligati anche laddove il rifiuto del pagamento sia constatato “con dichiarazione della Banca d’Italia richiesta da un banchiere che si avvale dei sistemi di pagamento da essa gestiti”.

La dichiarazione sostitutiva del protesto della Banca d’Italia è una constatazione equivalente al protesto. Le DSP possono riguardare esclusivamente i cc.dd. “assegni dematerializzati”, cioè gli assegni per i quali il negoziatore abbia generato un’immagine in conformità con quanto previsto dall’art. 3 del Regolamento Banca d’Italia del 22 marzo 2016 e successive modifiche e integrazioni e siano stati presentati al pagamento: 1) in forma elettronica dal negoziatore al trattario; in base al combinato disposto dell’art. 31, comma 3, della legge assegni, dell’art. 2 del Decreto del Ministero dell’economia e delle finanze del 3 ottobre 2014, n. 205, e dell’art. 7 del Regolamento Banca d’Italia, la presentazione al pagamento in forma elettronica dell’assegno da parte del negoziatore avviene con la trasmissione in via telematica al trattario: – dell’immagine dell’assegno generata in conformità con quanto previsto dall’art. 3 del Regolamento Banca d’Italia unitamente ai dati di cui all’art. 8 del Regolamento Banca d’Italia, per gli assegni di ammontare superiore a 8.000,00 euro; – dei soli dati di cui al richiamato art. 8, per gli assegni di ammontare pari o inferiore a 8.000,00 euro; 2) in forma cartacea direttamente al trattario, in quanto il negoziatore coincide con il trattario (c.d. “assegni on-us”).

La presente Guida si applica dal 1° aprile 2019.

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